discussione calda su tema molto caldo...per quanto con una "semplice" strisciata di carta chiunque si possa ritrovare una casetta in giardino ciò non significa che tutto finisca lì o si abbiano sonni tranquilli per tutti...il problema dell'accatastamento è, come già detto, legato esclusivamente alle dimensioni del manufatto ed in mancanza di un preavviso di accertamento, sfido chiunque, a provvedervi spontaneamente; diverso è il discorso urbanistico.. in base all'art. 3, co. 1, lett. e.5), t.u.e., si tratta di "nuova costruzione" soggetta a permesso di costruire punto e basta; in caso il vicino presenti segnalazione di abuso edilizio alla p.g. si può tentare in corso di sopralluogo a convincere i vigili che si tratti di un'ipotesi di edilizia libera -art. 6, co. 1, e-bis)/e-quinques), t.u.e. - ma non è detto che ci abbocchino e comunque, come già detto, la mancanza di titolo edilizio è ammessa, ma pur sempre nel rispetto delle altre normative di settore (distanze, vincolo ambientale, ecc.); altrimenti arriva la notifica dell'ordine di demolizione ed in caso di inottemperanza il famigerato art. 31, co. 4-bis, t.u.e.; riguardo alla vexata quaestio "precarietà non precarietà, amovibilità non amovibilità" la giurisprudenza amministrativa e penale sono ormai granitiche nel ricondurre tali nozioni non alla struttura in sé, o ai materiali utilizzati (leggeri o pesanti) o all'incorporazione al suolo (imbullonamento, semplice appoggio, ecc.) del manufatto, quanto invece al carattere provvisorio o meno della funzione assolta dal manufatto stesso, escludendo, peraltro, che possa qualificarsi precario l'uso stagionale volto a soddisfare esigenze e/o utilità reiterate nel tempo ancorché non continuative (il legislatore statale ma anche quello regionale hanno in tal senso recepito questi principi con la disciplina di cui al citato art. 6, co. 1, e-bis)...altro discorso è se far rientrare la casetta nell'ambito di interventi pertinenziali di volume inferiore al 20% volume edificio principale, che comunque non cambia di molto i termini del ragionamento se non per il fatto che non di pdc ma di scia si sarebbe dovuto dotare il manufatto..