maidealista

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Dal Codice Civile :
Art. 1129
(Nomina e revoca dell'amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

Vedi pure :
l' amministratore di condominio.
:daccordo:
 

goost0804

Membro Attivo
Condominio minimo


Si intende per condominio minimo il condominio costituito da soli due condomini.
La distinzione tra piccoli e grandi condomini non è sancita nel Codice civile, ma risulta da un'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza che ne hanno definito il regime giuridico che oscilla tra il condominio o la comunione.
La riduzione a due unità del numero dei partecipanti non comporta il venir meno del condominio medesimo, ma determina solo l'inapplicabilità della disciplina dettata dal Codice civile in tema di costituzione dell'assemblea e di validità delle relative delibere e l'applicazione, invece, della regolamentazione prevista per l'amministrazione della comunione in generale.
Anche nel caso del condominio minimo, le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condomino della necessità di provvedere a determinati lavori. Il principio anzidetto può essere derogato solo se vi sono ragioni di particolare urgenza ovvero trascuratezza da parte degli altri comproprietari.
Nel caso di condominio minimo non può parlarsi di maggioranza qualificata per le innovazioni.
Nel caso di inerzia dell'organo deliberativo, il tribunale può nominare un amministratore giudiziario ad acta conferendogli mandato a commissionare l'esecuzione di opere manutentive straordinarie e urgenti e munendolo di autonomi poteri perché agisca svincolato dall'assemblea e dai compartecipanti.(Maurizio de Tilla)
 

birago

Nuovo Iscritto
grazie,
se vivo in immobile con tre appartamenti + 1 laboratorio al piano seminterrato, se ho capito bene, non ci sono i presupposti minimi per avere un condominio. Vige la regola del buon senso e dell'educazione ???? o si può fare qualche cosa. Birago
 

goost0804

Membro Attivo
si bastano due appartamenti per fare un condominio quindi visto che voi siete tre più un laboratorio non ci sono problemi siete un piccolo condominio
 

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