ada1

Nuovo Iscritto
Sembra anche a me che il comodato puo' essere firmato con chiunque, "compresi" i famigliari e non soltanto loro.

Ma il comodato puo' essere anche a titolo oneroso per il rimborso delle spese (Cassazione 2001, no. 3021) .
Inoltre il comodatorio non puo' concedere il bene in comodato senza il consenso del comodante il quale comodante, in caso di necessità o per fine contratto o per non rispetto degli obblighi assunti dal comodatario (un po' come per un normale contratto di locazione) o per un motivo ed ad una data qualunque nel caso la data di scadenza non fosse precisato sul contratto, puo' richiedere la restituzione del bene concesso in comodato come anche domandarne i danni qualora ce ne fossero gli estremi.

E gli articoli 1803 e 1804 del codice civile dicono :

Art. 1803 Nozione
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Ritorniamo quindi alla delega data dal mandatario/comodante/proprietario all'amministratore per agire in sua vece
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Forse l'equivoco sta nella definizione di "amministratore". Nel caso in questione non si tratta di "amministratore dello stabile", bensì di "amministratore della proprietà", quindi di persona munita di procura speciale da parte del proprietario degl appartamenti per amministrarne in toto i beni immobili.
 

ada1

Nuovo Iscritto
Questa potrebbe essere un'altra possibilità effettivamente : in ogni modo il mandante eventuale, da quanto possiamo vedere è soltanto quella persona che giuridicamente detiene il possesso o la detenzione della cosa e non semplicemente l'amministratore del condominio.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Direi che l'amministratore del condominio, in quanto tale e non in quanto amministratore dei beni immobili del proprietario, non può proprio sfrattare nessuno, sia esso condomino proprietario o condomino inquilino. Può al limite richiedere il pignoramento dell'immobile qualora il suo proprietario sia moroso nel pagamento delle spese condominiali, nulla più.
 

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