E' appunto perché il termine "sfrattare" mi è parso improprio che ho voluto porre la domanda.
Ma oltre quanto detto qui sopra (sul quale siamo tutti d'accordo = solo il proprietario, anzi il locatore, puo' sfrattare l'inquilino), sarebbe forse interessante -ponendo come ipotesi che cio' sia successo ad uno di noi- porsi la domanda di sapere quando un amministratore potrebbe (e se lo puo') intimare ad un inquilino di andarsene entro X giorni ? Quale legge lo autorizzerebbe a inviare una tale richiesta ? Non dovrebbe piuttosto rivolgersi al proprietario dell'immobile ?
Per quanto mi riguarda, per curiosità personale, ho cercato di documentarmi ma al momento ho solo trovato generalità che non aiutano molto. Una sola cosa mi sembra certa : l'amministratore puo' agire anche per via giudiziale (ma dopo aver attivato la via stragiudiziale per risolvere bonariamente l'inadempimento constatato) qualora ne ricorrano i motivi in virtù dell'articolo 1131 del CC che dice :
Art. 1131 Rappresentanza.
. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
[II]. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
[III]. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
[IV]. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
E forse anche la sentenza di Cassazione no. 21841 del 5.10.2010 che dice :
curare l'osservanza del regolamento di condominio è compito precipuo affidato dall'art. 1130 c.c. all'amministratore, il quale pertanto è senz'altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra quell'apposita autorizzazione, che è richiesta dalla disposizione richiamata dalla ricorrente soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell' amministratore stesso. Superflua, quindi, era stata la deliberazione dell'assemblea di dare corso al giudizio e conseguentemente ininfluente è la maggioranza con cui essa è stata adottata.