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Chiusa ad ulteriori risposte.

erwan

Membro Assiduo
Infatti solo un contratto lo può prevedere .

siamo alle comiche....

la sentenza che TU STESSO segnali recita:

"Il locatore, nonostante il silenzio del titolo..."

riesci a capire che "nonostante il silenzio del titolo" significa anche se non lo prevede il contratto?

tra l'altro:

"... può visitare e far visitare la cosa locata, al fine di poter stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, di vendere la cosa, ecc.

riesci ad intuire che quell'eccetera finale è l'esatto contrario del "solamente" che tu hai di sana pianta inventato?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
toh, ne ho un'altra conforme: 4361/1974
Introvabile;
https://www.google.it/#hl=it&gs_nf=....,cf.osb&fp=7f007ee2516a22d9&biw=1280&bih=687
Ma le inventi tu?
siamo alle comiche....

la sentenza che TU STESSO segnali recita:

"Il locatore, nonostante il silenzio del titolo..."

riesci a capire che "nonostante il silenzio del titolo" significa anche se non lo prevede il contratto?

tra l'altro:

"... può visitare e far visitare la cosa locata, al fine di poter stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, di vendere la cosa, ecc.

riesci ad intuire che quell'eccetera finale è l'esatto contrario del "solamente" che tu hai di sana pianta inventato?
Carissimo, una cosa è la modifica del contratto con chi attualmente ci abita e un'altra cosa è l'accesso all'immobile locato per futuri locatari. Non so se recepisci la differenza.
Comunque siamo sempre off topic della serratura
 

erwan

Membro Assiduo
Introvabile;
https://www.google.it/
Ma le inventi tu?
hahahahahaha!!!!
quindi se trovi una cosa google non esiste?
:risata::risata::risata:
sempre più ridicolo....
mi spiace, ma non ho colpa delle tue scarsa capacità: la sentenza esiste.
tra l'altro non mi esporrei certo sapendo che molti di coloro che scrivono su questo forum, dagli avvocati in poi, hanno a disposizione i mezzi per controllare facilmente che quello che scrivo è esatto.
ma tu continua pure ad inseguire mulini a vento che lo spettacolo, finché dura, è divertente...


Carissimo, una cosa è la modifica del contratto con chi attualmente ci abita e un'altra cosa è l'accesso all'immobile locato per futuri locatari. Non so se recepisci la differenza.
io sì, tu forse no!
:risata:
il contratto ha due parti: locatore e conduttore.
il contratto obbliga le parti sia a quanto è scritto nel contratto sia a quanto discende dalla legge.
e secondo la giurisprudenza la legge dice che tra gli obblighi genericmente posti a carico del conduttore con l'articolo 1587 c'è anche quello della facoltà di accesso all'immobile, che sia per accompagnare altri soggetti o meno non importa.

Comunque siamo sempre off topic della serratura
sì, la questione della serratura (almeno quella!!) è stata risolta...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
1. hahahahahaha!!!!
quindi se trovi una cosa google non esiste?

2. sì, la questione della serratura (almeno quella!!) è stata risolta...
1. Carissimo, le sentenze che posto sono visibili e cito pure la fonte (TU NO), per cui chiedo se qualche altro Forumista conosce la o le sentenze citate da te e cosa esattamente dicono (non credo proprio che affermino che il locatore ha il diritto sempre e comunque di accesso alla U.I. locata, questo è impossibile, ma quantomeno sarà previsto che il locatore dovrebbe chiedere il permesso, salvo accordi contrattuali e/o in caso di vendita o locazione a terzi), comunque attendo risposte.

2. quindi è inutile proseguire .....
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
e secondo la giurisprudenza la legge dice che tra gli obblighi genericmente posti a carico del conduttore con l'articolo 1587
Dove sta scritto che il conduttore deve permettere SEMPRE l'accesso al locatore?

cc Art. 1587.
Obbligazioni principali del conduttore.
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.


chiedo scusa questa doveva essere precedente alla mia ultima osservazione

2. quindi è inutile proseguire .....
 

erwan

Membro Assiduo
Dove sta scritto che il conduttore deve permettere SEMPRE l'accesso al locatore?
cc Art. 1587.
putroppo l'articolo 1587 non dice neppure che l'accesso è consentito per mostrare l'alloggio ai nuovi acquirenti, eppure questo neppure tu lo metti in dubbio.

ora, visto che non ti fidi, usando la semplice forza del ragionamento:
secondo te è riconosciuto il diritto per il proprietario di entrare con un estraneo me non da solo?
non ti pare strano?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
1. non è vero: ho citato la fonte con testo, editore e pagina.

2. certamente: il fatto è che se il permesso non viene concesso ciò costituisce inadempimento contrattuale.
1. Purtroppo per me non è possibile la lettura di quel testo perchè non sono in possesso ne tanto meno obbligato a detenere di tutta la giurisprudenza, per questo motivo ho chiesto altri pareri e conferme da parte di altri frequentatori, tu naturalmente eri escluso, per cui è inutile che insisti, grazie, attendo volentieri altri parerei, e per cortesia astieniti da altri commenti perche lo so già che ripeterai la stessa cosa il libro ecc ecc

2. il permesso può essere concesso solamente al proprietario e lo ripeto solamente in caso di vendita e/o altra locazione al termine del contratto (vedi la sentenza che ho postato con il riferimento LINK), per gli altri casi se non previsti dal contratto il locatore NON può entrare in casa dell'inquilino, neppure in caso di riparazioni e/o cause urgenti, in quanto l'inquilino potrà far accedere i tecnici e/o gli operai, ma non il proprietario per questioni di Privacy, e il proprietario se ne starà buono buono fuori dalla porta se non invitato ad entrare
3. putroppo l'articolo 1587 non dice neppure che l'accesso è consentito per mostrare l'alloggio ai nuovi acquirenti, eppure questo neppure tu lo metti in dubbio.

4. ora, visto che non ti fidi, usando la semplice forza del ragionamento:
secondo te è riconosciuto il diritto per il proprietario di entrare con un estraneo me non da solo?
non ti pare strano?
3. Ma lo dice la sentenza che ho allegato in precedenza
4. Ho già risposto - nr 2 precedente stesso messaggio
 

erwan

Membro Assiduo
beh, tagliamo corto:
egregio Galati Santo, se la sua preoccupazione è accedere all'immobile e l'inquilino non dovesse consentirlo (magari perché si convince leggendolo che il proprietario dovrebbe stare "buono buono fuori dalla porta"...) si rivolga ad un avvocato, che le sentenze giuste le trova o più probabilmente le conosce.

così lasciamo le bufale a pascolare in tranquillità...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ancora una cosa poi penso che abbiamo chiuso, l'inquilino che alloggia in un appartamento e che paga regolarmente il dovuto, quasi sicuramente ha il domicilio in quell'abitazione per cui se qualcuno vuole introdursi in quell'appartamento senza permesso e/o non avendone titolo e/o previsto da contratto e/o in caso di vendita e/o locazione a terzi al termine del contratto (spero di non dimenticare nulla) commette un reato dell'art 614 del Codice Penale;

Art. 614. Violazione di domicilio.
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. (1)
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da uno a cinque anni , e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

(1) Le parole: “fino a tre anni” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 24, della L. 15 luglio 2009, n. 94
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

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