oriapa

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Proprietario Casa
Buongiorno,
sono proprietaria di un appartamento in un Maxi Condominio formato da 4 palazzi di 13 piani, per un totale di 140 appartamenti e relativi garage sotterranei più area condominiale privata adibita a parcheggio comune, all'interno del quale erano stati riservati, fino al dicembre 2009, 5 posti per Invalidi... Poiché tre di questi restavano sistematicamente inutilizzati (soprattutto la notte) mentre noi tutti diventavamo 'pazzi' per riuscire a parcheggiare, nel 2009 l'Assemblea ha deliberato all'unanimità di conservarne due, sopprimendone 3, due dei quali collocati in prossimità del nr. civico 'X' dove, da 19 anni -Usucapione?!- un condomino dello stesso civico, ha sempre utilizzato a Suo uso esclusivo, facendo sistematicamente rimuovere le auto, pur con il contrassegno, quando queste parcheggiavano sul 'Suo' posto!! La signora non ci ha più visto e si è rifiutata di parcheggiare nei due rimasti perché troppo lontani....(100 mt.) e si è rivolta al Tribunale, per imporci il ripristino del posto auto collocato in prossimità dell'ingresso 'X' NB da quel momento ha cominciato a girare, solo sotto casa, con le stampelle, (per poi toglierle al Supermercato) quando fino a 10 giorni prima frequentava corsi di ballo latino-americani..Se non è malafede questa... Risultato il Giudice Candidi Tommasi Le ha dato ragione ORDINANDOCI di RISERVARE, A SUO NOME, UN POSTO AUTO nel cortile condominiale prossimo all'entrata del nro civico (oltre al pagamento delle spese legali)!! E' LECITO? :rabbia:
A questo punto, sembra che a noi, 139 proprietari, non resti altro che soccombere dandogliela vinta, o esite qualche altra soluzione??:idea:

A Vs disposizione per ogni ulteriore chiarimento resto in attesa di suggerimenti in merito. Grazie
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
sito di stalli di sosta destinati ai disabili si deve tenere presente che ci sono già diverse sentenze che danno ragione al disabile, obbligando il condominio a prevedere tale area. Vi cito quanto ha stabilito il Giudice Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi nel procedimento cautelare RG.3155/2006 ex art. 700 c.p.c. promosso da XXXXX contro il Condominio di Via XXX n. XX di Bologna con ricorso depositato il 28/02/2006:
"....Il caso in esame non rientra nell'ambito applicativo della Legge n. 13 del 1989 (oggi art. 78 del D.P.R. 380/2001) sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Non si applica, infatti, né l'art. 1 relativo agli edifici privati di nuova costruzione (cioè successivi al 1989, entrata in vigore della legge) atteso che l'edificio condominiale in oggetto risulta, dagli atti, costruito antecedentemente (cfr. doc. 1 fase. resistente), né l' art. 2, anche se tale disposizione riguarda gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili preesistenti alla entrata in vigore della suddetta legge.....". "..... .
Il caso in esame appare sussumibile sotto l'art. 1102 c.c. che disciplina l'uso della cosa comune da parte di tutti i condomini. La fattispecie concreta deve essere considerata in un'ottica costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 32, 2, 3 e 42 comma II della Cost., nei quali trova la sua PROTezione. In particolare, l'interesse del ricorrente invalido ad ottenere, nell'ambito del cortile condominiale, un posto auto da riservarsi alle persone disabili è ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'art. 2 della cost., ed al diritto alla salute -inteso anche come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti- tutelato dall'art. 32 Cost.
Il diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 42 comma II cost., può d'altro canto subire limitazioni al fine di assicurarne la funzione sociale e ciò giustifica la sua sottomissione ai doveri di solidarietà enunciati dall'art. 2 cost., anche in relazione all'esistenza di un principio inteso a consentire l'adeguato svolgimento della personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza (ex art. 3 comma II Cost.).
La tutela di tali principi ha trovato consacrazione nella suddetta legge del 1989 n. 13 nonché in quella del 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che hanno segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività.
Ciò considerato, anche l' art. 1102 c.c. deve essere interpretato alla luce dei suddetti principi costituzionali contemperando i diritti di tutti i condomini all'utilizzo delle parti comuni con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell'edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia.
A riguardo, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, le limitazioni all'uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c., sono consentite laddove sono tollerabili. In particolare, si ritiene tollerabile anche una modesta compressione del diritto all'uso della cosa comune quando essa sia giustificata dall'interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pregiudizio o grave sacrificio (cfr. Cass. 8 maggio 2000 n. 1572). Orbene nel caso di specie, sembra potersi affermare che la richiesta di cui si discute appare meritevole di PROTezione e non risulta lesiva di alcun interesse concreto del condominio resistente." "...
P.Q.M. (Per Questi Motivi) visti gli artt.669-sexies seg., 700 c.p.c., respinta ogni altra domanda ed istanza, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da XXX nei limiti indicati in motivazione, ordina al Condominio di Via XXXX n. X di riservare al servizio di Cirilli Angelo un posto auto del cortile condominiale fino a quando permangono le sue condizioni di invalidità."
--------------
Quindi si deve inoltrare la richiesta scritta all'Assemblea condominiale, l'importante è AVERE il riconoscimento della 104/92 e il contrassegno arancione.ciao;)
 

oriapa

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Proprietario Casa
Grazie sei stato veramente esaustivo e competente! Anche noi saremmo propensi alla massima disponibilità verso questa categoria, peccato che la persona in questione sia tremendamente in mala fede e tutta la controversia e' nata solo per ripicca perché dopo 19 anni di utilizzo esclusivo lo vedeva già come il suo.E poi ce ne sono altri 2 a 100 metri di distanza ! Grazie comunque Ciao:daccordo:
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
ho capito male oppure il condominio dispone di un garage per singolo appartamento ?non sono un legale ma misono imbattuto su di un caso quasi simile.chiedo a nicoz se nel caso in questione non si applichi il concetto espresso dalla CASS CIVILE SEZ II DEL 22,01.2O04. n.1004
A me sembra che la "invalida" in questione rivendichi il possesso di QUEL POSTO MACCHINA e non il diritto di avere UNn posto assegnato in quanto invalida.
si tratterebbe in un certo modo di una assegnazione di posto di parcheggio in via esclusiva e nominativa cioè una innovazione vietata in quanto sottrae all utilizzo di quei condmini che non posseggono la seconda mcchina una parte rilevante dell cosa comune e crea i presupposti di fatto per l acquisto della proprietà per usucapione

Aggiunto dopo 13 minuti ....

per quanto riguarda l usucapione c è da esaminare la punto menzionato in alcune sentenze che affermano che non decorre il periodo calcolato come usucapione se l uso è dipeso dalla benevolenza dei proprietari e non vi èesplicita dchirazione di possesso cfr art 1141 e seg :fiore:
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
ho riletto quanto ha sctrito oriapa e sono confuso e chiedi scusa, domando l invalida è una condomina?l'? chi è il proprietario dell area oggetto della contesa?
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
più leggo pù sono onfuso. sbaglio o nicoz vi ha citato un srntenza dello stesso giudice nella quale il giudice"oredina" "di riservare UN osto maccna ecc NON quel POSTO MACCHINA
quando oriaa menziona di una delibera all UNANIMITA' si riferisce ai PA RTECIPANTI L SASSEMBLEA OPPURE S A TUTTI I CONDOMINI ?
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
oggi mi sono fssato su questo argomento e cotinuano ad aumentare le perplessità. L invalida in questione avrebbe fatto rimuovere chi parcheggiava in quella piazzola, chi ha fatto la rimozione? chi ha pagato?ma soprattutto aver cnsentito una cosa del genere rappresenta l essenza dell' usucapione possesso aperto continuato e manifesto. suggerirei di fare subitio un atto che interrompa il decorso dell usucapione perchè mi appare chiaro che quello sia il vero obiettivo
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao SERGIO GATTINARA da come viene interpretato, il giudice dice che il posto non è definitivo e non e suo ma di chi ne a bisogno in quel momento e che sia in valido.(giudice dice anche fino a quando permangono le sue condizioni di invalidità.");) ciao
 

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