Essendo la condotta delle acque nere, parte comune a tutti, art. 1117 cc. la spesa va ripartita fra tutti per millesimi di proprietà e se non ci sono, in parti uguali.
Fate una riunione nel quale provate a mettervi d'accordo e cercate di farlo ragionare, oppure se non vuol sentire ragioni, ditegli di assumere un tecnico qualificato (che avrà un suo costo) per la redazione delle tabelle millesimali e la spesa verrà ripartita in base a quella, chissà che non abbia più millesimi rispetto agli altri.
Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.