Dimaraz

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1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

No.
Si applica l'art. 1123 comma 2.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Giurisprudenza a supporto:

Cassazione, sentenza n. 432/2007, "la disposizione contenuta nell'art. 1124 c.c., comma 1, secondo la quale la metà delle spese per la ricostruzione e manutenzione delle scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio (applicativo del principio generale di cui all'art. 1123 c.c., comma 2) e quindi non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate"
 

chiacchia

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Avete fatto un accordo tra voi e andrebbe rispettato, ora ti sembra ingiusto che tu debba pulire le scale che non usi? e sotto un certo aspetto è giusto ed ecco perché la legge prevede di quantificare certe cose in moneta mi spiego in altro modo, se chiamate una ditta o un tizio e gli date diciamo 100 € questi soldi la metà si divideranno su di voi in base ai millesimi di proprietà e l'altra metà chi è più in alto paga in più chi è in basso paga meno, è un calcolo semplice ma per chi non è addetto alla contabilità condominiale sembra difficile, ora voi avete fatto un accordo pertanto o vi riunite e rifate l'accordo discutendone o rimanete cosi con le incongruenze che si ritengono valide.
Spiegato meglio?
 

chiacchia

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tutta la spesa non come la manutenzione delle scale?
e fai anche un esempio di calcolo cosi il postante si può fare un'idea più chiara
 

basty

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No...vanno divise in base altezza piano.
fai anche un esempio di calcolo cosi il postante si può fare un'idea più chiara
Piano 1 - 1
P2. 2
PN. N
La spesa secondo tale proporzione.

Tale sembra l’orientamento dei giudici, che di scale non ne hanno mai pulita una.

Nella pratica è invece frequentissima la suddivisione millesimale, partendo dal principio che le spese non si dividono in base all’uso effettivo ma a quello potenziale. (A nessuno sarebbe impedito fare ginnastica percorrendo in salita e discesa le scale ….😉)
 

mapeit

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Dispositivo dell'art. 1124 Codice Civile​

(1)Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono(2). La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo(3).
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Note
(1) Articolo così sostituito con legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. Le modifiche hanno riguardato:
- aggiunta, accanto alle scale, degli ascensori, in accoglimento di un consolidato orientamento giurisprudenziale;
- la parola "ricostruite" è mutata con quella "sostituiti", non è chiaro con quale scopo;
- il riferimento ai piani o alle porzioni di piano è mutato in "valore delle unità immobiliari".

(2) La logica è diversa per quanto riguarda l'illuminazione della scala: la spesa va ripartita secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1123 del c.c., in quanto tutti ne beneficiano, quantomeno per ragioni di sicurezza.

(3) In base al criterio assunto dalla norma, i proprietari degli appartamenti al piano terra pagheranno la metà della spesa in ragione dei loro millesimi di proprietà, e null'altro dovranno, in quanto l'altezza del loro piano è pari a zero.
 

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