Gatta

Membro Attivo
Cari Amici.
Tutti i giorni siamo "aggrediti" dalla pubblicità che ci costringe allo svuotamento della nostra cassetta postale.Non è una vera seccatura?
Qualcuno si appiglia all'art.41 della Costituzione che conferisce libertà d'iniziativa economica.Ma nel caso di specie queste iniziative non sono talmente invadenti da ledere la personalità dell'individuo?
Direi di sì.E dello stesso parere è stato l'avv.Frugis GdP di Bari.Ho trovato con qualche difficoltà la sentenza che risale al 19.12.2003.
Per completezza dell'argomento ritengo utile riportarla per esteso:
"REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Giuseppe Frugis ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5822 RG 2002, promossa
Da
XXXXXXX avv. XXXXXXXX, in proprio
Attore
Contro
XXXXXXX - XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall’avv. XXXXXXX
Convenuta
Nonché
XXXXXXXXXXXXX
Convenuta / contumace
E
XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall’avv. XXXXXXXXXX
Terza chiamata
E
XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti XXXXXXXXX e XXXXXXX del foro di Torino e XXXXXXX del foro di Bari

interveniente

Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l’istante conveniva in giudizio la XXXXXXXXXXXX, nonché la XXXXXXXXXXX per ivi sentirli condannare al risarcimento del danno in misura non inferiore ad un euro e non superiore a 1.032,91 Euro.
Premetteva di essere proprietario dell’immobile sito in Bari alla via Dante n. 78 e che nell’androne di detto immobile, ove dimora, è posta la propria cassetta delle lettere insieme a quella degli altri condomini.

Esponeva, quindi, che a causa dell’occupazione, della predetta cassetta, con i cataloghi pubblicitari composti da numerose pagine , la posta a lui indirizzata fuorusciva dalla cassetta impedendo, così, l’uso normale della stessa.

Al fine di impedire il protrarsi di tale situazione, l’amministrazione condominiale aveva esposto un cartello di divieto di immissione di cataloghi pubblicitari all’interno delle cassette.

Nonostante tale divieto, l’istante rinveniva altri cataloghi tra cui quelli di XXXXXX e di XXXXXXXX.

Sosteneva, quindi, la illegittimità della diffusione di tali cataloghi pubblicitari mediante l’utilizzo abusivo della sua cassetta della posta, senza alcun permesso ed anzi addirittura contro la sua volontà manifesta, creando, così, una serie di fastidi, quali l’apertura e chiusura della cassetta per lo smaltimento dei cataloghi, con relativa perdita di tempo, oltre ad impedire un uso congruo e voluto della propria corrispondenza.
Deduceva, altresì, il mancato rispetto della propria sfera di riservatezza e quiete privata.
Nessuno si costituiva per la XXXXXXXXXXXXX, che, pertanto, veniva dichiarata contumace e tale rimaneva fino alla fine del giudizio.

Si costituiva ritualmente la XXXXXXXXXXX - già XXXXXXXXXXX - eccependo in via preliminare la nullità dell’atto di citazione per difetto del requisito di cui all’art. 163 2° comma cpc, nonché l’incompetenza per territorio, in favore di quella del giudice di Pace di Milano; in via subordinata, ove fosse ritenuta la competenza del giudice adito, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della XXXXXXXXXXX, società alla quale era stata affidata l’attività di distribuzione del materiale pubblicitario.

Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata.

Chiamata in causa, si costituiva la XXXXXXXXXXX, impugnando e contestando ogni affermazione, deduzione e richiesta formulata nei suoi confronti, atteso che nessun rapporto contrattuale e di alcun genere era mai intercorso con la XXXXXXXXXXX.

Deduceva, anche, la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto e in diritto, della chiamata in causa, per difetto di legittimazione, non sussistendo alcuna ipotesi di connessione oggettiva né alcun rapporto di garanzia né propria né impropria.
Nel merito, eccepiva la indeterminatezza dei fatti ascrivibili alla deducente.
Eccepiva, infine, l’incompetenza per valore. Concludeva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e, comunque, il rigetto di ogni avversa domanda formulata nei suoi confronti.
Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio la XXXXXXXXXXX, avendo un interesse ad aderire alle ragioni della XXXXXXXXXXX, dalla quale aveva ricevuto mandato per la distribuzione del materiale pubblicitario per la zona di Bari, per cui la XXXXXXXXXXX doveva considerarsi del tutto estranea ai fatti di causa.
Eccepiva, poi, la carenza di legittimazione attiva dell’attore, la nullità della citazione per l’omissione del requisito di cui al punto 3 dell’art.163 cpc, nonché l’incompetenza per materia del giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le istanze dell’attore, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa all’udienza del 24.11.2003, veniva riservata per la decisione.MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle eccezioni preliminari.
L’errore nella indicazione del nome del destinatario dell’atto di citazione non è motivo di nullità qualora sia possibile individuare, con certezza, il destinatario reale della citazione, fermo restando che l’eventuale nullità resta sanata dalla costituzione in giudizio.
Nel caso in esame, non v’è dubbio che la XXXXXXXXXXX è riconoscibile all’esterno proprio sotto l’insegna "XXXXXXXXXXX" e tanto emerge chiaramente dal catalogo pubblicitario, acquisito agli atti di causa.
Priva di rilevanza giuridica, poi, appare l’eccezione di nullità della citazione, ex art. 164 cpc per aver "…omesso o reso incerto il requisito di cui al n.2 dell’art.163 cpc;" la deducente, infatti, fa discendere la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, dalla non "corretta individuazione dell’interlocutore processuale" perché, a suo dire, molteplici sono i soggetti commerciali che operano nella "galleria commerciale contraddistinta dall’insegna XXXXXXXXXXX… quali …la XXXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXXX, la XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX e tanti altri" che avrebbero potuto effettuare l’attività pubblicitaria, nella forma in cui oggi viene contestata nel presente giudizio.
Il catalogo pubblicitario, invero, allegato agli atti di causa, porta a caratteri cubitali l’intestazione "XXXXXXXXXXX" ed in calce all’ultima pagina, il marchio "XXXXXXXXXXX", per cui si deve escludere, categoricamente, l’ipotesi paventata.
Anche l’eccezione di incompetenza per territorio appare infondata e va rigettata.
Infatti, l’odierna convenuta, fonda tale eccezione, richiamandosi al criterio del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio e, cioè, il c.d. forum destinatae solutionis, per affermare la competenza del foro di Milano, sede legale della XXXXXXXXXXX: in realtà, trattandosi di danno extracontrattuale, la competenza per territorio deve essere individuata con riferimento al luogo in cui deve considerarsi sorta l’obbligazione e, cioè, il luogo in cui si è verificato il fatto produttivo del danno che, nel caso in esame, è quello in cui si trova la cassetta della posta dell’attore e, cioè, Bari ( c.d. forum commissi delicti).
L’eccezione, infine, di incompetenza per territorio, sollevata dalla interveniente XXXXXXXXX, oltre che infondata per le motivazioni sopra esposte, è anche inammissibile, perché tardiva.
In ordine alla eccepita estraneità ai fatti di causa, acclarata l’inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la chiamante XXXXXXXXXXX, la XXXXXXXXXXX, in effetti, deve essere estromessa dal giudizio.
Nel merito.
Non può dubitarsi che la XXXXXXXXXXX e la XXXXXXXXXXX, pubblicizzano i prodotti venduti nei propri ipermercati, con pieghevoli pubblicitari e cataloghi che vengono distribuiti anche mediante deposito nelle cassette delle lettere.
Non è, poi, in discussione che la distribuzione di detta pubblicità si sia realizzata, nel caso in esame, attraverso l’introduzione di plichi pubblicitari all’interno della cassetta delle lettere di proprietà dell’attore, nonostante l’esistenza di un cartello affisso sulla porta del condominio, recante l’espresso invito a non inserire nelle buche postali alcun plico pubblicitario.
Il divieto, infatti, non dà adito a dubbi interpretativi, atteso il tenore perentorio della sua formulazione: "È vietato lasciare materiale pubblicitario".
Orbene, non può revocarsi in dubbio che la cassetta delle lettere, recante il nome dell’attore, sia di proprietà esclusiva di quest’ultimo, ancorché facente parte di un unico mobile, comprendente altri nominativi riferibili ai vari condomini dello stabile, e che la funzione specifica cui è asservita, è quella di raccogliere gli atti di corrispondenza indirizzati all’intestatario, unico legittimato ad estenderne l’utilizzazione anche per altri fini, non escluso quello di ricevere qualsivoglia forma di pubblicità.
Pertanto, ove il titolare della cassetta, nell’esercitare tale diritto, abbia espresso inequivocabilmente una volontà contraria, è evidente che a nessuno deve essere consentito di tenere un comportamento contrastante tale volontà.
Nel caso, poi, che tale volontà sia stata manifestata dall’Amministrazione Condominiale mediante un "avviso" esposto all’esterno dello stabile, ciò non può legittimare nessuno ad una indagine circa la sussistenza o meno di una volontà ritualmente espressa dai condomini, atteso che l’interesse ad eccepire la validità di tale manifestazione di volontà appartiene solo ed esclusivamente al condomino, al quale - solo a lui - è riconosciuto il diritto di far valere le proprie ragioni, secondo le norme regolatrici della materia.
Di nessun pregio giuridico, pertanto, è l’argomentazione della difesa della convenuta XXXXXXXXXXX, nella parte in cui sostiene che possa configurarsi una diversa e contraria volontà al divieto posto all’ingresso dello stabile, quando è lo stesso condomino ad attivarsi all’apertura della "la porta di ingresso" dello stabile, autorizzando, implicitamente, a suo dire, l’inserimento della pubblicità nella cassetta della posta.
In ordine al danno ingiusto.
L’attore, oltre al "fastidio" derivante dallo svuotamento quotidiano della cassetta delle lettere, ha invocato anche il diritto al rispetto della propria sfera di riservatezza e quiete privata, penalmente tutelato, rientrante nei diritti fondamentali della persona.
Premesso che il fatto doloso o colposo che cagiona il danno ingiusto, è fonte di risarcimento del danno alla persona, sotto il duplice profilo del danno biologico e del danno morale, nel caso in esame, sostanzialmente, si invoca quello che viene definito il "danno esistenziale".
Tale voce di danno, quale emerge dalle recenti sentenze della Suprema Corte e dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 233/03, oltre che dalla copiosa giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, sembra collocarsi tra i danni non patrimoniali, quale fonte autonoma di risarcimento; ricompreso nel paradigma normativo dell’art. 2059 cc, ma distinto dal danno morale soggettivo (quale temporaneo turbamento dello stato d’animo della persona) e dal danno biologico (inteso quale lesione dell’integrità psichica e fisica), il c.d. "danno esistenziale" viene definito quale danno " derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona".
Ed è proprio dalle pronunzie più significative della giurisprudenza Ordinaria ed Amministrativa, che emerge l’esistenza di un collegamento del danno esistenziale a quelle che vengono definite " compromissioni peggiorative della sfera esistenziale del danneggiato", attraverso una miriade e variegata gamma casistica che può ricondursi a quei danni che "almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana".
Dall’insegnamento, poi, che riviene dalla Suprema Corte, (Cass. n. 8828 /03) si può tranquillamente affermare che "…ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento, in riferimento all’art.2059 cc, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica", posto che vengono in considerazione valori personali di rilievo costituzionale.
Non è superfluo, quindi, richiamarsi ad uno dei principi cardini del nostro ordinamento, in base al quale i danni ingiusti sono le lesioni dolose o colpose di diritti della personalità e dei diritti reali, nonché le lesioni socialmente intollerabili per la gravità del fatto o per la particolare rilevanza dell’interesse leso.
In altre parole, rientrano tra i danni ingiusti, le lesioni di interessi tutelati mediante norme penali o specifici divieti di legge.
Detto questo, e tornando al caso in esame, è bene precisare che non sfugge a questo giudice, l’incontestabilità che la pubblicità commerciale rappresenti una fase della esplicazione della libertà economica che, come tale, risponde ad un principio costituzionale (art. 41: "l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"); pertanto essa, in astratta ipotesi, non sembra censurabile. Laddove, però, come nel caso di specie, si presenti in forma ossessiva, aggressiva ed invadente, perde le caratteristiche dell’esercizio legittimo del diritto, in quanto va ad incidere, comprimendola, sulla personalità dell’individuo, limitandone la libertà di decisione, non fosse altro che per effetto del condizionamento discendente dal costante martellamento volto a conseguire l’acquisto dei prodotti.
Le modalità di esecuzione del "volantinaggio", cioè, connotano di illegittimità la condotta degli odierni convenuti, per l’evidente violazione del limite fisiologico che la legge pone all’esercizio di un diritto e ciò, soprattutto nell’ipotesi, come nel caso in esame, in cui vi sia stata una espressa e manifesta volontà, da parte del destinatario della condotta, a vietare l’esercizio di tale forma di pubblicità.
Sicchè è agevolmente individuabile l’elemento soggettivo della colpa atteso che consapevolmente è stato eluso il divieto posto all’ingresso del portone dello stabile.
La pubblicità "selvaggia" ed indesiderata, poi, su cui più volte è intervenuto anche l’Autorità Garante, può tradursi proprio nella violazione di principi costituzionali di maggiore rilevanza sociale, rispetto a quelli sottesi dall’esercizio dell’attività economica: nel bilanciamento dei contrapposti interessi è evidente che debbano trovare priorità assoluta quelli riconducibili al diritto alla riservatezza e tranquillità, nel pieno rispetto del principio della "autodeterminazione".
Per tutte le motivazioni espresse, l’attore ha diritto al risarcimento per la lesione di valori inerenti alla persona che, essendo privi di contenuto economico, deve avvenire con valutazione equitativa: nel caso in esame, questo giudice ritiene equo l’importo di euro 200,00.
In ordine alle spese di causa, tenuto conto della novità della questione sottoposta in sede giudiziaria, oltre alle notevoli questioni di rito sollevate dalle parti, questo giudice ritiene di compensare il 70% tra l’attore ed i convenuti XXXXXXXXXXX - la XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX, ponendo il restante 30% a carico dei medesimi, in solido; compensate interamente le spese di causa tra la XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX la XXXXXXXXXXX, e tra quest’ultima e la XXXXXXXXXXX, che va, peraltro, estromessa dal giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bari, definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:
- estromette dal giudizio la XXXXXXXXXXX;
- condanna la XXXXXXXXXXX e la XXXXXXXXXXX, in solido, al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento del danno, di euro 200,00 oltre al pagamento del 30% delle spese di lite che, già ridotte, liquida in euro 210,00 di cui euro 120,00 per diritti, oltre IVA e Cap come per legge;
- spese compensate interamente tra la XXXXXXXXXXX e la XXXXXXXXXXX e tra la XXXXXXXXXXX e la XXXXXXXXXXX.
È esecutiva.
Bari 19.12.2003".
Se avete avuto la pazienza di leggere tutto il testo,avrete rilevato che nella parte motiva si precisa che il condominio aveva affisso il solito cartello tipo "Pubblicità non gradita" o avviso del genere.
Ove questo non esistesse,il condòmino può tutelarsi mediante l'affissione sulla cassetta di uno specifico avviso contenente il divieto di inserimento di volantini pubblicitari.
Questo avviso preclude a qualsiasi azienda la distribuzione di materiale pubblicitario e consente al soggetto di attivare la tutela giudiziale onde ottenere il risarcimento dei danni (biologico,esistenziale).
Grazie dell'attenzione.
Gatta
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
I ragazzi che mettono i volantini nel posto sbagliato (nel cassetta dei condòmini invece che in quella condominiale o della pubblicità) possono essere anche compresi. Quelli invece da sanzionare sono quelli che sporcano, ad esempio con i graffiti e quelli che rigano i muri dei fabbricati e le carrozzerie delle auto: loro non hanno giustificazioni per quel che fanno.
 

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