Non credo che sia così semplice per il professionista. La Cassazione ha chiaramente espresso che serve una prova inequivocabile. Non credo che svolgere un lavoro sia una prova inequivocabile. Penso invece che sarà necessario produrre email o testimonianze
Secondo il giudice di legittimità, il professionista che chiede il pagamento della propria prestazione d’opera deve dimostrare – si legge nella sentenza 1244 del 2000 della Corte di Cassazione: «l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera» da parte del cliente. Infatti, l’obbligo di eseguire una prestazione d’opera professionale intellettuale scaturisce da un contratto (articolo 2230 del Codice civile), che presuppone uno scambio di consensi tra committente e professionista. Il che – conclude la Cassazione – «costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d’opera intellettuale, un principio regolatore dell’intera materia contrattuale».
Secondo il giudice di legittimità, il professionista che chiede il pagamento della propria prestazione d’opera deve dimostrare – si legge nella sentenza 1244 del 2000 della Corte di Cassazione: «l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera» da parte del cliente. Infatti, l’obbligo di eseguire una prestazione d’opera professionale intellettuale scaturisce da un contratto (articolo 2230 del Codice civile), che presuppone uno scambio di consensi tra committente e professionista. Il che – conclude la Cassazione – «costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d’opera intellettuale, un principio regolatore dell’intera materia contrattuale».