Questa è la norma.
Art. 36 – Sublocazione e cessione del contratto di locazione
Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Le indennità previste dall’articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.
La Cassazione (
sez. III civile - ordinanza n. 14643 del 13-6-2017) ha stabilito che la successione nel contratto di locazione (sublocazione o cessione) non opera automaticamente
ex lege, ma richiede che l’originario conduttore manifesti la volontà di avvalersene mediante la comunicazione al locatore.
Da quando ricevi la comunicazione hai 30 giorni di tempo per opporti alla cessione per "gravi motivi". Se è già stato convalidato lo sfratto per morosità del cessionario, il motivo appare sufficientemente "grave" in quanto il contratto è di fatto risolto e quindi decade il diritto previsto all'art. 36 della Legge 392/78.