Mamma mia ! Quando ci si affida a dei contratti prestampati ci si dovrebbe anche accertare che chi ha redatto il modulo sia un'organizzazione competente ! Vabbè, lasciamo perdere.
Stipulare un contratto do locazione non è come compilare il modulo di un'intervista, comporta diritti e doveri che incidono sulla sfera soggettiva di ognuno di noi, che ci rendono responsabili di fronte a terzi e di fronte alla legge delle nostre azioni.
Se uno non è competente in materia deve, al giorno d'oggi e vista la macchinosità della nostra legislazione in materia, affidarsi ad una consulenza. I soldi spesi sono sempre ben spesi e senz'altro meno di quanto si potrebbe spendere per aver firmato un contratto mal fatto.
I patti contrari alla legge sono nulli. Poco importa che cosa c'è scritto sul contratto. I riferimenti normativi sono il Codice Civile e le leggi in materia di locazioni, in particolare la L.392/78 e la L.431/98.
Non si possono stipulare, quindi, accordi relativi alle spese condominiali in contrasto con le norme di legge.
Intanto diciamo che l'unico responsabile di fronte al condominio del pagamento delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie) è il proprietario dell'appartamento, non l'affittuario.
Pertanto, di norma, è il proprietario che deve corrispondere all'amministratore le spese di condominio (acconti e saldi) salvo poi richiedere all'affittuario di rimborsargli la parte di spese di sua spettanza.
Qualsiasi amministratore, su richiesta e dietro compenso a parte, può predisporre una ripartizione delle spese condominiali suddivisa tra spese di spettanza del proprietario e spese di spettanza dell'inquilino.
Di norma, comunque, mentre i consumi (elettricità, acqua, gas, telefono, tassa rifiuti ecc.) sono interamente a carico di chi abita l'appartamento, le spese condominiali restano a carico del proprietario per la parte straordinaria e patrimoniale, mentre sono a carico dell'inquilino le spese ordinarie (pulizie, illuminazione, manutenzioni ordinarie, riscaldamento e acqua calda centralizzati ecc.).
Qualsiasi consuntivo redatto da un amministratore distingue le spese ordinarie e patrimoniali da quelle straordinarie.
Per maggiori dettagli allego la tabella ripartizione spese della Confedilizia.
L'inquilina comunque ha ragione. Le spese straordinarie che ha pagato in più le vanno rimborsate e gli acconti che la vengono chiesti relativamente alle spese della gestione correte non possono superare l'ammontare del preventivo redatto dall'amministratore per la parte di sua competenza.
Vedi l'allegato tabella_confedilizia_ripartizione_spese_inquilino_proprietario.pdf