alla lettera I a fine pag.10 però trovi anche il risparmio energetico e non si parla ancora del 65%
I. gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza
statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata a tutti gli
effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in
quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili
di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far
fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano
i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari
Ma no! Non è un riferimento alla riqualificazione energetica. Quello è semplicemente un chiarimento che tra gli interventi agevolabili con le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (al 50%), la normativa (art. 16-bis del Tuir, lettera h) stabilisce che rientrano anche interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia"... come il caso delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Vedi risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 02.04.2013
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7/risoluzione+22e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7