Hellen

Nuovo Iscritto
Buona sera a tutti, sareste così gentili da aiutarmi a chiarirmi un po' le idee?

Se un appartamento è stato affittato da chi oltre al diritto di abitazione ne possiede la maggior quota 4/6 , i nudi proprietari che possiedono 1/6 a testa dell'appartamento e non percepiscono nessuna quota d'affitto, sono comunque tenuti a pagare le spese straordinarie, tipo rifacimeto facciata, assicurazione, immobile etc?

Grazie per l'attenzione.:fiore:

Hellen
 

clemente

Membro Attivo
Professionista
Se intendi che oltre alla proprietà di 4/6 l'affittuario ha anche l'usufrutto totale sull'immobile, allora le spese competono a lui.
 

Hellen

Nuovo Iscritto
Ciao , grazie per il tuo interessamento; mi spiego meglio, chi ha affittato l'appartamento a terzi non ha l'usufrutto bensì oltre alla maggior quota di proprietà, ha acquisito come coniuge superstite, il diritto di abitazione ; non so se anche in questo caso debba accollarsi tutte le spese.

Saluti.

Hellen
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Dei canoni di locazione il proprietario di 4/6 ne fruirà in relazione alla quota di proprietà.
Anche le manutenzioni straordinarie, se locato, verranno suddivise secondo le quote di proprietà.

Il diritto di abitazione( o anche il diritto di uso) è un diritto reale che spetta al coniuge separato e ai membri della sua famiglia, convenzionalmente o per sentenza ( è esclusa la separazione di fatto), sulla casa abitativa a residenza familiare e alle sue pertinenze ( art.1022 C.C.).
ai sensi artt. 1025 e 1026 C.C., chi ha il diritto di abitazione e occupa tutto l'immobile è tenuto alle spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, oltre ai tributi gravanti sullo stesso. Se occupa una sola parte dell'immobile, contribuisce in proporzione di ciò che gode. le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, tranne se sono causate dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
inoltre, per quanto riguarda gli oneri condominiali relativi alla ordinaria gestione dell'immobile, questi sono a carico di chi usufruisce del diritto di abitazione, mentre se ci sono delle spese relative a ristrutturazioni straordinarie spettano al proprietario.
Ai fini fiscali, tutto ciò comporta che per il titolare del diritto abitazione è obbligatorio dichiarare il reddito del fabbricato ai fini IRPEF ( tenendo presente che l'eventuale deduzione per abitazione principale spettante potrebbe anche esonnerarlo), e allo stesso tempo pagare l'imposta comunale sugli immobili ( ICI ).
IRPEF: la deduzione per il periodo d'imposta 1999 è pari a £.1.800.000 limitatamente alla capienza della rendita catastale e delle sue pertinenze. Tale importo viene sottratto dal reddito imponibile complessivo della persona.
ICI: l'agevolazione per abitazione principale varia a seconda del comune dove è ubicato l'iimobile e può consistere in una detrazione d'imposta o in una aliquota ridotta o in entrambe, e può riguardare la sola abitazione principale e non le sue pertinenze. C'è comunque da tener presente che dal 01/01/2000 la circolare ministeriale n°23/E ha stabilito che, anche ai fini ICI, alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime dell'abitazione principale e quindi, di ciò, se ne deve tener conto a partire dal prossimo pagamento in scadenza il 30/06/2000.

Da : Diritto di abitazione
:daccordo:
 

Hellen

Nuovo Iscritto
Grazie Maidealista per essere sempre così presente e preciso !:fiore:

:) Dunque vediamo, se ho ben compreso, se l'appartamento non fosse stato affittato chi ne detiene il diritto di abitazione e l'avesse in totale uso , dovrebbe pagare tutte le spese straordinarie oltre agli oneri fiscali . Nel caso specifico invece, l'affitto va ripartito tra chi ha la maggior quota di proprietà oltre al diritto di abitazione ed i nudi proprietari, con i quali va anche condiviso il discorso spese straordinarie;però ai fini fiscali dovrebbe dichiarare tutto, ICI e affitto compreso,il possessore del contratto di affitto , del diritto di abitazione e dei 4/6 di piena proprietà.
Si pensava invece che la maggior quota dei 4/6 di piena proprietà e l'acquisizione totale dell'affitto (il contratto non è stato sottoscritto dai nudi proprietari), rendesse non necessario l'intervento dei nudi proprietari per le spese straordinarie , che si credeva non avessero alcun titolo per pretendere parte dell'affitto. Tenendo conto che il diritto di abitazione è stato acquisito con il decesso del coniuge e i due figli hanno così acquisito la quota di nuda proprietà

Giusto:domanda:

Saluti.

Hellen
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Se il detentore del diritto di abitazione loca sospende il suo diritto e tutto procede come se ci fossero più comproprietari.

se l'appartamento non fosse stato affittato chi ne detiene il diritto di abitazione e l'avesse in totale uso , dovrebbe pagare tutte le spese straordinarie oltre agli oneri fiscali .
No :
chi ha il diritto di abitazione e occupa tutto l'immobile è tenuto alle spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, oltre ai tributi gravanti sullo stesso. Se occupa una sola parte dell'immobile, contribuisce in proporzione di ciò che gode. le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, tranne se sono causate dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Nel caso specifico ciascun proprietario pagherà ICI (se dovuta) ed IRPEF secondo le percentuali di proprietà.
:daccordo:
 

Hellen

Nuovo Iscritto
Grazie infinite maidealista, ero andata un pò in confusione poichè il commercialista ha fatto dichiarare tutto (pagamento ICI compreso), al genitore intestatario dell'affitto e mi era anche stato detto che, finchè non si sposta la residenza, il diritto di abitazione continua a sussitere.

Buona giornata!.

Hellen
 

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