Dei canoni di locazione il proprietario di 4/6 ne fruirà in relazione alla quota di proprietà.
Anche le manutenzioni straordinarie, se locato, verranno suddivise secondo le quote di proprietà.
Il diritto di abitazione( o anche il diritto di uso) è un diritto reale che spetta al coniuge separato e ai membri della sua famiglia, convenzionalmente o per sentenza ( è esclusa la separazione di fatto), sulla casa abitativa a residenza familiare e alle sue pertinenze ( art.1022 C.C.).
ai sensi artt. 1025 e 1026 C.C., chi ha il diritto di abitazione e occupa tutto l'immobile è tenuto alle spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, oltre ai tributi gravanti sullo stesso. Se occupa una sola parte dell'immobile, contribuisce in proporzione di ciò che gode. le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, tranne se sono causate dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
inoltre, per quanto riguarda gli oneri condominiali relativi alla ordinaria gestione dell'immobile, questi sono a carico di chi usufruisce del diritto di abitazione, mentre se ci sono delle spese relative a ristrutturazioni straordinarie spettano al proprietario.
Ai fini fiscali, tutto ciò comporta che per il titolare del diritto abitazione è obbligatorio dichiarare il reddito del fabbricato ai fini IRPEF ( tenendo presente che l'eventuale deduzione per abitazione principale spettante potrebbe anche esonnerarlo), e allo stesso tempo pagare l'imposta comunale sugli immobili ( ICI ).
IRPEF: la deduzione per il periodo d'imposta 1999 è pari a £.1.800.000 limitatamente alla capienza della rendita catastale e delle sue pertinenze. Tale importo viene sottratto dal reddito imponibile complessivo della persona.
ICI: l'agevolazione per abitazione principale varia a seconda del comune dove è ubicato l'iimobile e può consistere in una detrazione d'imposta o in una aliquota ridotta o in entrambe, e può riguardare la sola abitazione principale e non le sue pertinenze. C'è comunque da tener presente che dal 01/01/2000 la circolare ministeriale n°23/E ha stabilito che, anche ai fini ICI, alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime dell'abitazione principale e quindi, di ciò, se ne deve tener conto a partire dal prossimo pagamento in scadenza il 30/06/2000.
Da :
Diritto di abitazione
:daccordo: