TERRAZZA* CONDOMINIALE?
Secondo il codice civile art. 1126 le spese di riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo si ripartiscono per un terzo a carico di chi ne ha l'utilizzo esclusivo, e per i rimanenti 2/3 a carico di tutti gli altri condomini cui il lastrico serve da copertura, in proporzione della rispettiva caratura millesimale
Tale regola si applica anche alla riparazione di una terrazza di uso esclusivo posta all'ultimo piano dell'edificio, che sia parzialmente in aggetto rispetto allo stesso, perché si considera la porzione in aggetto un tutt'uno con la terrazza.
In tal caso occorre però valutare se la funzione di copertura svolta dalla terrazza non sia in realtà meramente sussidiaria rispetto alla natura di estensione ed integrazione dell'appartamento cui sono annesse, dimodo che la terrazza appare destinata prevalentemente ad attribuire una maggiore utilità a chi ne ha l'utilizzo esclusivo: in caso affermativo la ripartizione delle spese di manutenzione o ricostruzione deve effettuarsi tra il proprietario della terrazza e gli altri condomini in proporzione dei rispettivi vantaggi. ciao
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