Grazie ccc1956 ... non ho firmato nulla ... anche perchè la richiesta di intestazione mi ha allarmato. L'Agenzia , anche conosciuta nel mercato immobiliare e che usa dei " moduli gialli con scritte in verde ", mi ha sottoposto una proposta di acquisto priva del nome del venditore, priva del comma relativo alla sua parcella e con molti casi per cui avrei potuto perdere la somma versata in deposito. Inoltre sul stesso modello non è chiarito come avrei dovuto dare la somma e a chi ...... solo a voce mi è stato detto che l'assegno doveva essre intestato all' AI . Per quale normativa , legge o disposizione questa è una prassi irregolare ? anche solo per la mia curiosità mi piacerebbe saperlo ....... Infine a me l'appartamento interessa , mi puoi suggerire una via da seguire ?????' Infinite grazie ....
furfanti.
devi solo dire le cose in chiaro.
come giustamente confermato anche da Bonats, occhi aperti, mi sa di truffa.
devi solo firmare una proposta di acquisto che diventa preliminare dopo l'accettazione del proprietario e pagare la provvigione solo in questo caso.
tu non devi correre il rischio in nessun caso di perdere il deposito.
se il proprietario non accetta la tua proposta, l'agenzia e'
obbligata a restituirti il deposito e tu non devi pagare niente.
non si e' concluso il contratto.
quindi l'importante quando si firma una proposta e' sapere il nome del proprietario come prima cosa cosa e poi devi farti consegnare i documenti relativi all'atto di provenienza (atto di acquisto, donazione, successione, divisione, permuta, ecc.)
una PdA (proposta di acquisto) secondo Legge deve contenere :
- la precisa descrizione del bene o dei beni;
- l’esatta individuazione del proprietario e dei proprietari e dell’acquirente o degli acquirenti;
- le obbligazioni del venditore e dell’acquirente;
- il prezzo della vendita e le modalità di pagamento;
- le condizioni della compravendita e le garanzie della stessa;
- i documenti di provenienza del bene o dei beni;
- l’indicazione della presenza di eventuali formalità ipotecarie;
- la decorrenza del possesso del bene o dei beni;
- termine entro cui concludere il contratto definitivo.rogito
dati identificativi completi del venditore, del compratore e dell'immobile
la scadenza entro la quale il venditore deve dare accettazione. In genere si prevede che fino a tale scadenza la proposta si considera irrevocabile.
le eventuali penali previste in caso di inadempienza delle parti ma solo dopo che la proposta e' diventata preliminare.
la clausola "proposta valida salvo accettazione mutuo", se si intende richiedere un mutuo.
la provvigione dell'agenzia.
e poi molto altro...............
Questa una volta accettata diviene atto preliminare di compravendita o compromesso tanto è vero che con la famosa sentenza ( Suprema Corte , 2 aprile 2009 n. 8038 ) oramai stra- usata come scialuppa di salvataggio.
la Corte di Cassazione ha chiarito ( beninteso nel caso specifico o strettamente simile ) che la PdA se ha i requisiti di contratto
non può rimandare ad un altro contratto ( compromesso ) che rinnovi gli obblighi.
Ecco perchè non solo è inutile redigere un altro contratto preliminare ma addirittura, questo , può costituire motivo di nullità di tutto il negozio giuridico.
la PdA se riveste i requisiti descritti prima, è un atto preliminare di acquisto o compromesso, che quindi viene allegato alla richiesta di mutuo.
e sempre secondo legge è un atto unilaterale ( 1324 e ss ) che nel momento in cui viene accettata ( 1326 CC ) e portata a conoscenza dell'altra parte ( 1335 CC )
diviene un contratto con gli obblighi derivanti.
La proposta di incarico Artt. 1326, 1329, 1331, 2932 cod. civ.
Il consenso manifestato dalle parti al momento dell’incontro della proposta e dell’accettazione può dar luogo alla formazione di un contratto preliminare di compravendita
solo nei casi in cui il negozio contenga tutti gli elementi del contratto definitivo.
Negli altri casi costituisce una semplice puntazione degli elementi del contratto e quindi in caso di inadempimento di una parte contraente, non sono esperibili i rimedi di cui all’art. 2932 c.c. Poiché il diritto al compenso del mediatore sorge al momento della conclusione dell’affare, può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare quando tra le parti messe in contatto ad opera del mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione o risoluzione del contratto stesso. Ne consegue che la provvigione spetta al mediatore quando questi sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare, non quando, al contrario le parti, trovandosi ancora nella fase delle trattative precontrattuali, (le famose minute o puntuazioni) si limitano a puntualizzare solo alcuni elementi del futuro negozio che andranno a stipulare.
Se hai bisogno, chiedi.
ciao