tiffany84

Nuovo Iscritto
ciao a tutti spero mi possiate aiutare..a inizi febbraio ho fatto una proposta d'acquisto per una casa con relativo assegno di 5000 euro intestato alla proprietaria come caparra tramite agenzia.Nella proposta c'è scritto che deve essere accettata e firmata entro il 15 marzo. L'appartamento è intestato alla madre della proprietaria che è interdetta per una malattia e quindi quest'ultima è la sua tutrice legale. Il problema è che per poter firmare la mia proposta e quindi vendere ha bisogno di una procura del giudice,l'agenzia mi aveva rassicurato che tutto sarebbe stato fatto nei termini,ma ora la data si avvicina e ancora non so nulla..quindi vi chiedo se entro il 15 marzo la propRietaria non riesce a fare questa cosa e non mi firma la proposta posso chiedere indietro la caparra e rinunciare all'acquisto? devo qualcosa all'agenzia? vi prego AIUTATEMI CHE SONO NEL PANICO!!:
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Se ho colto, tu hai fatto un assegno alla figlia della proprietaria, la quale risulta nelle condizioni di non intendere e volere, e pertanto deve essere interdetta o dare una procura. Se non avessero, documenti di interdizione o procura, tu hai diritto di recedere senza oneri alcuni.
Ti dirò di più che è molto grave che l'agenzia ti abbia fatto dare un assegno intestato, non alla madre ma alla figlia, che non ha alcun titolo, almeno sino a quando è in grado di esibire procura della madre.
Se la figlia deve ottenere una procura o ancor peggio interdire la madre, sappi che sono pratiche molto lunghe.
Richiedi con raccomandata AR la restituzione dell'assegno, sperando che non sia stato incassato.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
se la madre è giuridicamente, e non solo di fatto, interdetta può darsi che trattandosi di un atto di disposizione importante le serva, come serve in caso di minori altri soggetti incapaci di decidere, una apposita autorizzazione a vendere che la figlia, a mio parere avrebbe dovuto procurarsi prima. Nel caso dei minori infatti il giudice stabilisce anche un prezzo minimo di vendita onde evitare che il tutore faccia interessi diversi da quelli del tutelato. prova a capire che tipo di procura sta cercando di procurarsi perchè se deve far intendire la madre la procedura è lunga. comunque se la proposta non viene accettata entro la data prevista e tu non sei più interessata puoi ritirarti e non devi niente a nessuno.
 

raflomb

Membro Assiduo
Non è dato comprendere se nel caso in specie si tratti di persona interdetta, inabilitata o soggetta ad amministrazione di sostegno (presumo che trattasi dell'ultima ipotesi).
Comunque sia, l'ag. imm. non avrebbe dovuto consegnare l'assegno (che doveva essere intestato alla madre) fintanto non fosse stata emanata l'autorizzazione del giudice tutelare. Inoltre l'ag. imm. ti avrebbe dovuto esibire il decreto di nomina di amministratrice di sostegno che identificava in quella figlia, la rappresentante.
La figlia, anche se corrisponde all'amministratrice, in quel momento non aveva alcun titolo per percepire l'assegno, in quanto non ancora autorizzata alla vendita del bene.
Da ciò ne discende una serie di gravi responsabilità in capo al mediatore, che, ove scaduto il termine del 15 c.m. senza avere ottenuto l'autorizzazione del G.T., ove la figli non intenda restituire l'assegno, ne risponderà in solido con l'agente imm.
Per farti meglio comprendere:
Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (come per esempio la vendita di un immobile) è necessario richiedere, con un altro ricorso, una specifica, separata autorizzazione del giudice tutelare. L’assistenza di un avvocato non è necessaria neppure in questo caso, anche se appare opportuna nelle ipotesi che presentano una certa complessità. Se si deve richiedere un’autorizzazione per compiere un atto notarile il ricorso può essere presentato anche dal notaio di fiducia».
 

fabiolous

Nuovo Iscritto
Io francamente non sarei assolutamente preoccupato.
Mi sembra di capire che l'assegno non è stato incassato e penso che non sia neanche stato consegnato alla figlia. L'assegno di caparra può essere consegnato solo in caso di accettazione e solo dopo aver comunicato all'acquirente che la proposta stessa è stata accettata, cosa che non è avvenuta ancora.
Alla scadenza della proposta non accettata la stessa decade e l'agente immobiliare è tenuto a rendere l'assegno senza necessità di inviare racomandate o altro.
Non dovrai comunque alcuna provvigione.
Poi se la casa ti interessa veramente puoi sempre rifare la proposta.
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
vi chiedo se entro il 15 marzo la propRietaria non riesce a fare questa cosa e non mi firma la proposta posso chiedere indietro la caparra e rinunciare all'acquisto?
Assolutamente si.

devo qualcosa all'agenzia?
Assolutamente no.

Per le considerazioni di carattere generale concordo al 100% con il post n°4 di raflomb.
 

taban

Membro Attivo
guarda....concordo con il post 5 perchè se te hai fatto la tua proposta di acquisto e la stessa non è stata ancora acettata, l'agenzia sicuramente non ha ancora consegnato l'assegno che come accade sempre, tu avevi lascito in mano loro come caparra nel caso in cui la trattativa fosse andata a buon fine.
Io nel tuo caso comunque ti avrei fatto intestare l'assegno alla proprietaria (anche se incapace di intendere e volere) questo perchè è lei cmq la proprietaria di casa e ha tutti i diritti sull'immobile finchè non concede alla figlia una procura a vendere.
Per quanto riguarda la procura, a me è capitato di fare una procura in un caso simile.......certo che se la mamma è già incapace di intendere e volere è un pò più complicato, ma non impossibile, a volte basta parlare bene con qualche notaio, a volte escono dallo studio e vanno a farla direttamente sul posto dove si trova la persona.
Ciao
 

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