Hai ragione condobip, ma secondo me è ininfluente.
Intanto ho sbagliato l'art. riguardo alla data di apertura della successione che corrisponde alla data della morte del de cuius, che è l'art. 480 c.c.
Per cui se l'erede già usufruisce di un bene del de cuius o intende usufruirne dalla morte del de cuius, appunto locando l'immobile, questa azione è un'accettazione tacita dell'eredità.
Tornando a "bomba", perchè sia fattibile questa locazione, tutti gli eredi devono sottoscrivere il contratto ecc...ecc...
nozione
(art. 470 c.c.)
Nozione (art.470 c.c.) è l'atto unilaterale e non recettizio attraverso il quale il chiamato all'eredità esercita il suo diritto di acquistare l'eredità
Secondo l'art.
459 c.c. l'eredità si acquista con l'accettazione che, se esercitata, produce i suoi effetti sin dal momento in cui si è aperta la successione; dalla lettura di questo articolo si comprende come sia necessario distinguere il diritto di accettare l'eredità dal negozio di accettazione.
È chiaro che l'uno presuppone l'altro e che tale diritto sorge in testa al chiamato all'eredità dal momento della apertura della successione.