Luigi Criscuolo

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le varianti si discutono e si approvano prima della loro presentazione e esecuzione. a meno che si trattava di lavori urgenti e indifferibili ( ma questo va dimostrato).
se c'è un D.L. è lui che può prendere la decisione, magari consultandosi con l'amministratore del condominio. La decisione tecnica sulla variante in corso d'opera è fuori dalle cognizioni dell'assemblea che dovrebbe consultare un tecnico: l'assemblea può decidere direttamente sull'importo. A parte la sospensione dei lavori in attesa della decisione assembleare, con relativo pagamento di penale, ci sono delle situazioni che si scoprono solo facendo i lavori. Pertanto il non pagare lavorazioni, non previste dal capitolato, ma che si sono eseguite per consegnare il lavoro secondo la "buona pratica edile" potrebbe essere un atteggiamento sanzionabile da un giudice/mediatore.
 

Dimaraz

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La decisione tecnica sulla variante in corso d'opera è fuori dalle cognizioni dell'assemblea che dovrebbe consultare un tecnico: l'assemblea può decidere direttamente sull'importo

Messa così appare come se all'assemblea non restasse che decidere sul valore di spesa...ma così non è.
Grave rischio si assumerebbe il DL o l'amministratore che diano corso ai lavori extra senza consultare i proprietari.
Se mancasse voto di ratifica dovrebbero coprire di tasca loro.
 

Gianco

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Può capitare che durante l'esecuzione dei lavori si presentino dei problemi imprevisti da affrontare e risolvere immediatamente. Poiché è impensabile dover sospendere i lavori in attesa che l'assemblea dei condòmini, appositamente convocata, si esprima ovvero ne prenda atto, il direttore dei lavori può decidere in tutta autonomia di dar luogo alla loro realizzazione.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Grave rischio si assumerebbe il DL o l'amministratore che diano corso ai lavori extra senza consultare i proprietari.
benissimo allora che si fermino i lavori in attesa della decisione della assemblea .
Secondo me a volte manchi di elasticità. C'è una differenza relativa accettabile tra il costo dell'opera appaltata ed il costo dell'opera finita e consegnata. Bisogna anche fidarsi del giudizio del D.L. altrimenti i lavori meritano di essere fatti pedissequamente e se 6/7 mesi dopo la chiusura del cantiere emergono dei difetti legati a lavorazioni non eseguite, perché non contemplate dal capitolato, il condominio si attacca e tira,,,fuori altri soldi oppure si tiene l'edificio così come è.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Secondo me a volte manchi di elasticità.

Secondo me a volte perdi i binari della normativa.

Poi dimmi...se (esempio) tu porti l'auto dal meccanico o dal carrozziere e ti preventivano una spesa di 2.000 Euro e poi quando vai a ritirare l'auto ti dicono che il conto è salito a 4.000 perché hanno approfittato dell'occasione per fare altri interventi ...tu paghi "felice" che dei "professionisti" abbiano deciso per conto loro?

La Legge precisa bene i limiti di autonomia dei mandatari.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Secondo me a volte perdi i binari della normativa.
e tu con il tuo esempio confermi la mancanza di elasticità. Hai fatto un esempio iperbolico un conto che è il doppio della cifra preventivata. Mi sembra ovvio che bisogna distinguere i casi in cui i lavori sono effettivamente necessari, il cui costo non superi il 5- 8% dell'importo totale dei lavori concordati, dai casi in cui le varianti sono ugualmente necessarie, ma il loro costo supera il limite percentuale citato, anche se magari detti lavori eseguiti contemporaneamente assieme a quelli deliberati consentono il risparmio del costo di un ponteggio da installare dopo la fine dei lavori commissionati.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Nessuna iperbole visto che giuridicamente non puoi stabilire quale sia un limite (%) valicabile.
Cambia le cifre il risultato non cambia.
 

Gianco

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Professionista
Durante l'esecuzione dei lavori, capita di riscontrare che c'è un problema imprevisto che comincia a dare segnali di cedimento, potrebbe essere un tubo dell'impianto evidentemente corroso o una fogna che manifesta cenni di perdite, a quel punto occorre prendere una decisione che non può essere rinviata all'assenso dei condòmini. Pertanto è una scelta, decisione che deve prendere il direttore dei lavori, responsabile, oltre all'impresa, della buona riuscita dell'intervento.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Pertanto è una scelta, decisione che deve prendere il direttore dei lavori,
Mai negata la possibilità...ma evidenziato il rischio.
Se poi il Giudice cui si farà ricorso riscontrerà che l'aggiunta/variante non aveva carattere di urgenza o, peggio, fosse pretestuosa o avulsa dal deliberato...i 2 "malcapitati" avranno di che pentirsi.

Rileggersi le premesse specificate.
 

Gianco

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Professionista
Ovviamente parlo di un professionista serio, non di un ciarlatano... e purtroppo di questi tempi ce ne sono tanti.
Senza adire le vie legali, è sufficiente consultare un altro professionista di fiducia.
 

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