Anzitutto nessuna comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (obbligo soppresso dal 14 maggio 2011).
Secondo quanto disposto dal co. 1 art. 99 Dlgs 81/88, prima dell'inizio lavori, inviare all'Asl la notifica preliminare nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea; oppure se nel corso di svolgimento dei lavori, si ricorre alla prestazione d'opera di un'altra impresa, o comunque qualora l'entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.
Pagamento fatture (senza operare ritenuta trattandosi di intervento a livello condominiale) via bonifico (bancario o postale) specifico per la detrazione, riportando nella causale il nuovo riferimento normativo (ex art. 16 bis del Tuir - dpr 917/86). Tutti i bonifici effettuati entro il 30 giugno 2013 potranno fruire della detrazione al 50%. Dopo questa data, ovvero a partire dal 1° luglio, la detrazione (oramai resa permanente dal 1° gennaio 2012), tornerà al 36%.
L'amministratore sarà tenuto a rilasciare ai condòmini la certificazione in cui attesterà di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ed indicherà la somma di cui il singolo condòmino potrà tener conto ai fini della detrazione. Indicherà poi le spese nel quadro AC di UNICO PF dove riporterà anche i dati catastali identificativi dell'immobile.-
Per ogni altra informazione puoi consultare questo sito
http://www.nextville.it/index/300
oppure
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8/GUIDA Ristrut_edilizie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8