gigi10

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
volevo un parere su quali sono le regole e come devo comportarmi relativamente ad un problema sfortunato: ho acquistato un appartamento in data 5/2/12 e, da allora, e’ successo quanto segue:

- Sono stato informato dal proprietario dell’appartamento sotto il mio che da tempo, e comunque da prima del mio acquisto, ha riscontrato un’infiltrazione d’acqua, presumibilmente proveniente dagli impianti del mio appartamento, e di cui aveva già informato l’amministratore in passato, senza avere ancora risposte. Non so se la cosa fosse nota al proprietario precedente.
- E' stata convocata ed effettuata assemblea straordinaria di condominio a cui ho partecipato e nella quale è stata deliberata una spesa straordinaria di messa in sicurezza della facciata, necessaria a seguito di un crollo di un cornicione avvenuto prima del mio acquisto.

Potete darmi qualche suggerimento su cosa e’ di mia competenza e su cosa eventualmente fare?
Grazie in anticipo e saluti a tutti
 

teofilatto

Membro Attivo
Professionista
nel primo caso devi rivalerti sul venditore (cosa aimè lunga e fastidiosa, ma l'alternativa è prenderti la spesa in carico e basta); nel secondo caso se è stata deliberata prima dell'acquisto compete al venditore, se invece la riunione è stata messa all'ordine del giorno prima della vendita ma votata dopo la vendita sinceramente non so cosa dirti. Per certo in alcuni contratti questo caso specifico viene regolamentato, ma in assenza di patti non saprei e sarei curioso anche io.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Ciao gigi10
L'articolo 1490 e 1491 possono aiutarti a richiedere almeno l'intervento alle spese da parte del venditore oppure agire di conseguenza in riferimento all'art. 1495.

Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).

Ciao salves
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
un buon avvocato,lettera di richiesta all'amministratore per quanto riguarda lo scarico,per la seconda doveva metterti a conoscenza del problema(non poteva non esserne a conoscenza).non e' detto che il danno si fermi li.
 

Gugli

Membro Attivo
devi fare chiarezza sulla data certa del riscontro del danno facendotela comunicare dell'amministratore del condominio poi con dati alla mano dell'ammontare della spesa che dovresti sostanere vai da un avvocato che se intende a fai scrivere all'ex proprietario
a seconda di come risponde attivi un causa per riprendere i soldi spesi
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Da quanto riferito, il vizio era conosciuto già prima dell'acquisto , anche dall'Amministratore. Il vecchio proprietario, non credo non fosse stato messo al corrente della perdita, comunque per la legge è un vizio occulto o nascosto, ed è responsabile del danno provocato all'inquilino sottostante. Per quanto riguarda il rifacimento di parte della facciata, per essere certo se fosse stato deliberato prima del tuo acquisto, chiedi all'Amministratore copia delle delibere di assembleari. Se questo fosse stato deliberato prima della vendita, i relativi costi dovranno essere addebitati al vecchio proprietario. Se non dovesse essere d'accordo, l'unica via maestra da percorrere è quella legale, rivolgendoti ad un legale.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto