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ho verificato adesso e funziona! Provo a proporlo io, poi decidi tu.
Non vorrei farla troppo lunga: ma è proprio il punto che avevo segnalato.... o no?Il frazionamento che ha presentato la, credo, collega è stato redatto quando le norme erano differenti: il sub a assumeva il numero originale e gli altri subalterni prendevano un nuovo numero progressivo relativamente a quella mappa.
Quanto affermato lo puoi verificare sulla copia della dimostrazione del frazionamento postato nel mod. 51 ftp.
Sarebbe opportuno leggerla tutta la discussione , se no .... arrivi con la "vitura 'd Negri" come dicevano i nostri vecchi.Mi pare che i toui esempi facciano supporre che il lotto principale frazionato residuo, conservi la vecchia denominazione, (es 426 che si scompone in 426 e 876) ed assumano numeri nuovi solo i lotti scorporati.
E' un metodo che genera confusione: mi sembra che di recente il catasto tenda ad assegnare alle parti a/b del frazionamento, due nuove numerazioni: sarebbe più chiaro.
@basty , probabilmente mi sono espresso male o ho interpretato erroneamente. Comunque, chiarito che i metodi della numerazione delle nuove particelle nei frazionamenti del catasto terreni hanno avuto un'evoluzione positiva.
Mentre rileggendo e vedendo l'estratto di mappa del #9 noto che la particella 9 fabbricato rurale è stata frazionata in 9 e 426, ovviamente la qualità è rimasta inalterata per entrambi le particelle: fabbricato rurale. Con l'ultimo frazionamento il mappale 426 è stato frazionato in 426 e 876, restando come qualità fabbricato rurale. A maggior chiarimento l'ufficio ha aggiunto tra parentesi "corte" nel #12.
Infine, un'osservazione: il frazionamento di tante particelle rettangolari di identiche dimensioni senza indicare una servitù di passaggio per accedervi è "strana".
I lotti presenti nello stralcio non risultano serviti da un passaggio.No la servitù di passaggio c'è, l ho tagliata io per fare la foto
I lotti presenti nello stralcio non risultano serviti da un passaggio.
I fabbricati rurali non hanno reddito perché sono a servizio dell'azienda agricola. Nel momento in cui cambiano destinazione anche in una sola parte, occorre presentare la denuncia di variazione:
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