AugustaDM

Membro Junior
Professionista
La scrittura privata era da intendersi come contratto preliminare di acquisto e nella stessa si faceva già riferimento alla data del Rogito ovvero la stessa era da intendersi solo quale proposta di acquisto ?
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
Io farei fare al tecnico il permesso di costruire in sanatoria velocemente, la sanzione è pari al doppio del costo di costruzione che nel tuo caso essendo i balconi più ridotti si riduce alla sanzione minima.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Nella scrittura in parola, gli acquirenti facevano riserva di visionare documenti e/o atti relativi all'immobile ? La stipula del definitivo ed in ogni caso la definitiva decisione di acquistare l'immobile era sottoposta a qualche condizione ?
 

solomou

Membro Junior
Proprietario Casa
Nella scrittura in parola, gli acquirenti facevano riserva di visionare documenti e/o atti relativi all'immobile ? La stipula del definitivo ed in ogni caso la definitiva decisione di acquistare l'immobile era sottoposta a qualche condizione ?
Intanto la vorrei ringraziare,davvero gentilissima!nella proposta di acquisto e' scritto chiaramente che la stessa e' subordinata all assenza di eventuali difformita' catastali ed urbanistiche,quindi la sua stessa validita'... temo di non poter far nulla... secondo lei..la sanzione(DIA) di quale entita' si sta parlando?anche a livello approssimativo? il Loro Notaio ha detto trattasi di piccole difformita'...
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Sono infatti piccole difformità. L'importo da corrispondere non saprei indicarglielo, dovrebbe chiedere al suo geometra. Le strade da percorrere possono essere diverse a seconda se lei intende sobbarcarsi l'importo della sanzione, o, diversamente, lasciare la patata bollente ( a questo punto, tiepida) agli acquirenti. Non escludo in ogni caso la possibilità di ottenere un titolo a lei favorevole qualora intendesse adire le vie legali .
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Ciò al fine di tranquillizzarla e darle la possibilità di assumere la decisione più opportuna anche da un punto di vista economico
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
c'è questa sentenza pubblicata in Propit proprio oggi dall' Avv. De Valeri

“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 l. 47/1985, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quali il preliminare di vendita, ben potendo essere resa la dichiarazione o prodotta la documentazione relative alla regolarità dell’edificazione, all’ eventuale concessione in sanatoria o alla domanda di oblazione e ai relativi primi due versamenti, all’atto della stipulazione del definitivo contratto traslativo, ovvero in corso di giudizio e prima della pronuncia della sentenza ex art. 2932, che tiene luogo di tale contratto”.
E' quanto si legge nella sentenza della II sezione civile della Cassazione del 9 maggio 2016 n. 9318.

Il promittente acquirente di un immobile aveva convenuto in giudizio il promittente venditore, ma la domanda ex art. 2932 c.c. non era stata accolta in primo e in secondo grado poichè nel contratto non venivano menzionati gli estremi della concessione in sanatoria e la relativa documentazione non stata prodotta in giudizio.

Avv. Luigi De Valeri
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Assieme al tuo tecnico verifica quanto suggerito perchè in riferimento alle leggi di finanziamento e/o agevolazioni per le quali può essere stato realizzato l'edificio, esistevano norme che indicavano le superfici massime calpestabili utili e relative superfici non residenziali quali sono i balconi, può verificarsi che in sede di istruttoria l'addetto si sia accorto della sforatura della superficie non residenziale e abbia messo per condizione la realizzazione dei balconi con 15 cm di diminuzione senza far rielaborare il grafico.
Oppure il piano di fabbricazione dell'epoca stabiliva tecnica che i balconi non potevano avere un aggetto maggiore di metri ..... guarda caso minore di 15 cm rispetto a quello disegnato.
Invita il tuo tecnico a ricercare il motivo della realizzazione di tale differenza che interessa tutto lo stabile, perche è assurdo specie in diminuzione.
Se tutto ciò non bastasse fai redigere dal tuo tecnico una dichiarazione che quanto rilevato non rientra tra le difformita essenziali previste dall'art. 32 d.p.r.380/01 e leggi regionali.
 

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