wally

Membro Attivo
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(Come si digita la faccina che arrossisce?) Mi dispiace, devo confessare che non so nulla di Wall-E (muro elettronico? si può installare in casa, al capitolo domotica?) e in genere con le tecnologie avanzate :)
Però l'apprezzamento di Jrogin mi fa piacere perchè viene da qualcuno i cui interventi ispirano stima e fiducia.
Buona giornata a tutti
Wally
 

Adriano Giacomelli

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Wally ha ragione. Lo zio ha bisogna di ritrovare entusiasmo nella vita, forse sarebbe la persona giusta da mandare dal Notaio a farsi spiegare l'operazione e a pilotarla, secondo i consigli obiettivi che il Notaio, preventivamente avvisato, vorrà dare. E' un modo di conquistarsi la volontà dello zio e fors'anche per ritrovare la sua salute psicologica.
Adriano Giacomelli
 

Il Custode

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Aaaaa non sai cosa ti perdi! Affittalo subito! Wall-E (si pronuncia appunto wall-y) è un film strepitoso della Pixar/Walt Disney che narra di un robottino. Imperdibile soprattutto per gli adulti! :D
 

wally

Membro Attivo
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Promesso: sarà il mio programma per il week-end! Grazie per il consiglio :))
(sottovoce per il Guardiano: ti è arrivato il mio allegato con il contratto in inglese?)
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
In linea di principio, ciascun coerede può chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria in qualunque momento (art. 713 c. c.), salvo le limitazioni previste nell’eventuale testamento laddove il deceduto abbia posto limitazioni, prevedendo, ad esempio, che la divisione non venga effettuata prima del decorso di un un tot periodo di tempo, ma non oltre 5 anni dalla apertura della successione ( ossia dalla morte) . Eccezionalmente (es: necessità inderogabili di recuperare somme liquide per curare un famigliare grave), l'autorità giudiziaria appunto in presenza di gravi circostanze, può disporre l'immediata divisione della massa ereditaria.
La divisione, inoltre, può anche essere sospesa dal giudice qualora, nell'immediato, la comunione ereditaria possa subirne un grave pregiudizio (art. 717 c. c.).

Le allego, inoltre, altri articoli del Codice Civile ( di facile comprensione) che fanno al caso suo
Art. 720. --Immobili non divisibili.--Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Art. 721.--Vendita degli immobili.--I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 728. --Conguagli in danaro.--L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Art. 732--Diritto di prelazione.--Il coerede, che vuol alienare (ndr:vendere) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.--Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
 

overland

Nuovo Iscritto
Dott.Rossi intanto la ringrazio della consulenza,non si tratta di eredita' ma di terreno comprato insieme,a oggi la situazione sembra complessa..e non capisco se questa divisione di qui parla lei...debba essere portata avanti da un avvocato o no? e i tempi?Grazie.
 

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