Sul contratto c'è scritto espressamente cos'ì " I conduttori non potranno sublocare o dare in comodato o consentire a terzi l'uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell'immobile locato, pena la risoluzione del contratto " quindi mi sembra che sia chiaro ".
È chiaro che il divieto di sublocare è legittimo. Ma, come avevo già scritto, la violazione di tale divieto non comporta di per sé (non è sufficiente) per ottenere la risoluzione del contratto di locazione. Occorre che l'inadempimento si configuri come "grave", ex art. 1455 c.c. E la gravità (o no) non può che essere stabilita dal giudice di merito.
Ma è anche chiaro che la clausola contrattuale con cui, nel vietare la sublocazione, si voglia includere anche il divieto di ospitalità di persone estranee al nucleo familiare del conduttore, è nulla. L’ospitalità (anche non temporanea e quindi protratta nel tempo) non concreta ipotesi di presunzione di sublocazione; se da essa neppure è dato presumere una detenzione autonoma dell’immobile locato derivante da un concesso comodato, si deve necessariamente ritenere che la semplice durata di tale permanenza, in assenza di altre circostanze, non può essere assunta a indizio grave e determinante, dunque idoneo a provare l’esistenza di una sublocazione o di un contratto di comodato.