Gatta

Membro Attivo
Il caso.
Un condòmino moroso (napoletano) cita il condominio per aver affisso nell'androne del palazzo un elenco di condòmini tra cui lui in posizione debitoria (moroso) circa le quote condominiali.
Il Tizio non ci sta ed adisce le vie legali (Tribunale) con esito peraltro negativo non ritenendosi nella fattispecie esser stata violata la privacy.
Ma Tizio non si dà per vinto e ricorre in Cassazione.
La Corte è di diverso avviso e, pur riconoscendo il diritto dei condòmini a conoscere le relative posizioni debitorie,sancisce il divieto di affiggere tali dati all'attenzione "indiscriminata" di soggetti anche non coinvolti.
Diritto.
In buona sostanza è stato statuito il principio - legittimo - che anche il condominio in materia di privacy dovrà adeguarsi alla legislazione che tutela i dati personali sensibili.
Osservazioni.
Per ragioni di trasparenza e buon andamento il trattamento di tali dati per essere lecito "deve avvenire nell'osservanza dei principii di proporzionalità,di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti".
In pratica ad avviso della Corte c'è stata una violazione dell'art.11 del Dlgs n196,30.6.2003 per cui:
"Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati."
In effetti vedere il proprio nome in qualità di "moroso" non può certo far piacere proprio perchè trattasi di spazio accessibile ad una serie indeterminata di persone.
L'indebita diffusione,ne consegue,porta ad un risarcimento del danno che il G.valuterà in via equitativa.
Per chi fosse interessato questa la sentenza:Cass.,n186/2011.
Grazie della cortese attenzione.
Gatta
PS.Spero che "linux"non faccia scherzi coi font....
 

Gatta

Membro Attivo
Alcuni giuristi mi han chiesto copia della sentenza.Mi par giusto.Ecco il testo:

Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 186 del 04/01/2011 - (218)
Condominio,consenso,debitori,bacheca,privacy
fonte:

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza 186 del 04/01/2011

" “La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; pertanto - fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”."







RITENUTO IN FATTO

1. - C. D. L., proprietaria di un appartamento nell'edificio condominiale di (OMISSIS), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di (OMISSIS) il condominio ed il suo amministratore, G. T., per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dall'esposizione nella bacheca condominiale di dati ritenuti sensibili, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, nonché alla cessazione dei comportamenti illegittimi.

Si sono costituiti il condominio e l'amministratore, resistendo alla domanda.

L'adito Tribunale, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 novembre 2008, ha rigettato la domanda, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Secondo il primo giudice, l'esposizione nella bacheca condominiale dell'elenco dei condomini, con le relative quote condominiali, sia correnti che arretrate, riferite per nome e cognome a ciascun proprietario di piano o porzione di piano, non viola la disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La doglianza - ha affermato il Tribunale - non corrisponde ad una posizione giuridicamente tutelata. L'esibizione dei dati in oggetto è funzionale alla buona amministrazione del condominio, consentendo a tutti coloro che vi partecipano l'esatta conoscenza delle spese condominiali e del riparto tra i condomini delle stesse, secondo le tabelle millesimali.

Si tratta - ha concluso il primo giudice - di una esigenza di efficienza, e di controllo dell'operato dell'amministratore, che prevale sul diritto alla riservatezza, tanto più, per un verso, che non si tratta di dati personali, sensibili, ma di meri dati contabili, di interesse comune ai condomini, e, per l'altro verso, che l'esposizione avviene all'interno degli spazi condominiali, sicché l'accesso da parte di terzi è meramente eventuale.

2. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale la D. L. ha proposto ricorso, con atto notificato l'il gennaio 2010, sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sulla base di relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Preliminarmente, va affermata l'immediata ricorribilità per cassazione della sentenza del Tribunale. Poiché, infatti, detta pronuncia è stata resa in. una controversia riguardante l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 [d'ora in poi, codice], trova applicazione l'art. 152, comma 13, dello stesso codice, il quale dichiara la sentenza del tribunale che definisce nel merito tale controversia (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2008, n. 24708) non appellabile, ma immediatamente ricorribile per cassazione.

Superando la prospettazione contenuta nella proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il Collegio ritiene che l'applicazione di siffatto regime impugnatorio non è impedita dal fatto che il giudice di primo grado, dopo avere correttamente qualificato la domanda nel senso che essa concerneva l'applicazione del codice della privacy, non si sia conformato al rito speciale delineato dallo stesso art. 152, ma abbia applicato, in un giudizio introdotto con citazione, il rito ordinario, avendo omesso sia di prescrivere il termine per notificare la domanda introduttiva al Garante per la protezione dei dati personali, in modo da provocarne la partecipazione al giudizio, sia di dare lettura del dispositivo in udienza. Infatti, ciò che vale ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione proponibile è che sia stata posta una domanda concernente direttamente la protezione dei dati personali secondo le norme del d.lgs. n. 196 del 2003 e che il giudice abbia ritenuto esatta questa qualificazione, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato (cfr. Cass., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2434).

2. - Con l'unico motivo, la ricorrente - richiamando il provvedimento del Garante per la protezione dei dai personali in data 18 maggio 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006) - denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 196 del 2003, dolendosi dell'illiceità della diffusione dei dati personali effettuata dall'amministratore mediante l'affissione di avvisi di mora o comunque di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili al pubblico.

2.1. - La censura è manifestamente fondata.

2.1.1. - Occorre premettere che i dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità riconducibili alla disciplina civilistica di cui agli artt. 1117 e ss. cod. civ. ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del codice.

Infatti, l'elemento qualificante dell'informazione, perché possa essere considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto che essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile.

La misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese condominiali e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi, hanno certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali, soggetti, in quanto tali, alla disciplina del codice e alle regole generali per il trattamento che esso delinea.

Affinché questa disciplina sia applicabile, non occorre che il dato sia anche sensibile (ossia idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ovvero, ancora, idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), giacché l'appartenenza dell'informazione alla sottoclasse dei dati sensibili comporta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia ulteriore contro i rischi della circolazione (v., ad esempio, l'art. 26 del codice), in considerazione della intrinseca attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati per fini discriminatori.

2.1.2. - In ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono senz'altro essere oggetto di trattamento, anche senza il consenso dell'interessato, come si ricava dall'art. 24 del codice.

Difatti, le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano che l'amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodi-che trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo abilita a domandare in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.

Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve tuttavia avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11 del codice).

Sull'amministratore del condominio, pertanto, grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio.

Ora, l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice.

Ha pertanto errato la sentenza impugnata a ritenere prevalenti, sul "diritto alla riservatezza", "esigenze di efficienza". Tale bilanciamento non tiene conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dall'art. 2 della Costituzione italiana e dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: un diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando non solo alle persone in vista ma a "chiunque" (art. 1 del codice) e ad "ogni persona" (art. 8 della Carta) nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza.

3. - La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di (OMISSIS), che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; pertanto - fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”.

Al giudice del rinvio è demandato anche il compito di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di (OMISSIS), in persona di diverso giudicante.
Mi pareva giusto d'altronde riportare tutta la sentenza.
Gatta



4. Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 186 del 04/01/2011
condominio,consenso,debitori,bacheca,privacy
 
F

FRANCOPAU66

Ospite
Non mi sembra assolutamente corretto l'aver messo in evidenza il fatto che il condomino sia NAPOLETANO. Non si preoccupi che i cattivi condomini non hanno una provenienza specifica.
Assurdo notare cne nel 2011 esistano persone che giudicano in base alla provenienza. Posso immaginare cosa pensa degli extracomunitari.
Che delusione:triste::triste::triste::triste:
Francopau66
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Si devo dire che non è stata un "perla di saggezza" festeggiamo i 150 anni d'Italia ma sembriamo fermi all'epoca feudale. E come dice Pau66 che si tratti di veneto, sardo o romano, l'evidenziazione fatta voleva colpire l'immagine di quei cittadini.

Facciamo un serio proponimento, in un forum che ci unisce senza far apparire i nostri volti, culture, sembianze e credi, di tenere un comportamento degno della cultura e civiltà che i tempi a venire ci richiedono.
Grazie!
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
ha ragione pau66 evidenziare che si trattava di un napoletano era inutile d'altra parte, forse si tratta di persone più abituate a difendersi, la cassazione infatti gli ha dato ragione.
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Non mi sembra assolutamente corretto l'aver messo in evidenza il fatto che il condomino sia NAPOLETANO

Salve, pur essendo pienamente in linea con le affermazioni che ne sono scaturite, quoto la sobrieta' di GIACOMELLI
vorrei spezzare una lancia per GATTA :fiore:
GATTA se lo poteva risparmiare, ma non lo taccerei di Razzismo perche' al tempo stesso non ho trovato nulla oltre la citazione che abbia denigrato il Condomino in questione in relazione alla sua provenienza,

Forse con questo particolare si voleva maldestramente identificare la posizione geografica del tribunale (omissis)

Inoltre riportando tutta le sentenza ed il suo esito positivo per il Condomino in questione, certamente non lo si denigra ma lo si fa apparire lungimirante sui suoi diritti circa l'illegalita' della messa alla gogna pubblica dei suoi problemi finanziari

Giustamente tutti i condomini possono anzi devono essere messi al corrente delle situazioni morose del Condominio in questione , ma questa situazione non puo' essere resa pubblica a tutti gli aventori del Condominio (parenti, amici, postini, manutentori ecc ecc)

Saluti Marco ;) :fiore: ;) :fiore:

PS scusa Gatta ma non so mai se rivolgermi al maschile o al femminile
:^^: con mia moglie mi rivolgo al plurale ... infatti e' Gatti di cognome :^^:
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Vorrei riportare all'inizio della vicenda la discussione, fermo restando il comportamento scorretto dei tre attori. Il primo attore, qualifica il "Napoletano" e ciò facendo squalifica se stesso. Il secondo attore "il condomino moroso" poteva pagare regolarmente le proprie quote visto che i soldi per il Tribunale prima, e il ricorso in Cassazione poi, li ha trovati (con quel che costa...). L'Amministratore è il terzo soggetto. Il meno capace sotto il punto di vista dell'azione. Ed a questo punto il Condominio avrebbe avuto tutte le ragioni di esigere dall'amministratore il rimborso delle spese legali per la sconfitta legale patita. Però suppongo che ci sia stata una Assemblea che ha dato mandato al terzo soggetto di resistere in giudizio, o no? E quindi il Condominio è responsabile. L'Amministratore deve solo essere mandato via se non è capace di farsi corrispondere le quote mediante decreto ingiuntivo. Con pochi denari, davanti al Giudice di Pace si ottiene molto più in fretta e molto più correttamente che non "sbattendo il mostro in prima pagina" (Napoletano!!!! per di più!!!. Chiedo scusa da Torinese agli amici di Napoli.).
 

Gatta

Membro Attivo
...mah,penso che si sia equivocato.Non intendevo assolutamente fare del "razzismo".
Ci mancherebbe.
Rispetto tutti per mia cultura e,sopratutto, i napoletani (coi quali ho avuto rapporti di lavoro),e che reputo persone brillanti ed intelligenti e grandi giuristi per tradizione.
Quindi questo putiferio non me lo meritavo...Se ci devono essere questi fraintendimenti devo proprio pensare di abbandonare il Forum per incomprensioni.
Gatta (uomo doc).
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Apprezzo quanto detto da Gatta ed in effetti non avevo riscontrato alcuna infrazione al regolamento del forum.
Al massimo poteva essere considerata superflua l' indicazione territoriale.
Reputo eccessiva e non pertinente l' accusa di razzismo e registro che nessuno ha emesso giudizi concernenti la località del ricorrente.
Chiedo a FRANCOPAU66 di analizzare i post con animo più sereno e a Gatta di proseguire la sua apprezzata partecipazione su "propit".
Pace e bene a tutti :daccordo:
 

Gatta

Membro Attivo
Grazie maidealista.
Ma se dopo questo chiarimento - lungi dal me il razzismo e così le distinzioni di colore,sesso etc. - non riceverò le debite scuse,dovrò,pur spiacente,ritirarmi.
Che forse è quello che viene desiderato da qualcuno.Ma come si fa a tacciarmi di razzismo?mai successo nella mia vita!!Mi sento profondamente offeso ed esigo le scuse.
Gatta
 

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