uva

Membro Storico
Proprietario Casa
mi chiedo se, nel mio caso, la detta dilazione verrà concessa e di quale durata,
La "dilazione" dipende dall'ufficiale giudiziario che deve eseguire lo sfratto.
Se la situazione dello sfrattato presenta delle criticità (famiglia con presenza di minori, disabili, persone malate, ecc) è probabile che gli vengano concessi altri mesi per organizzare il rilascio del tuo appartamento.

A volte gli ufficiali giudiziari concedono più tempo allo sfrattato senza che vi sia un motivo oggettivo: capita soprattutto nei Comuni "ad alta tensione abitativa". Il problema di chi non sa dove andare ad abitare non viene affrontato dagli Enti pubblici che dovrebbero predisporre case popolari e altre soluzioni abitative; ma viene ribaltato sui locatori privati cittadini.
Indipendentemente dal fatto che lo sfrattato sia una persona in reale difficoltà economica oppure un "professionista" della morosità...

Comunque l'ex inquilino (ex, in quanto il contratto è stato risolto dal giudice che ha convalidato lo sfratto) deve pagare l'indennità di occupazione (art. 1591 Cod.Civ.), pari al canone di locazione se non viene dimostrato un maggior danno, fino alla data dell'effettivo rilascio.
Ovviamente è quasi certo che l'ex inquilino non pagherà più nulla!

Trattandosi di un contratto di locazione abitativo, lo sfratto per morosità convalidato dal giudice ti permette di non pagare le imposte sui canoni non percepiti.
 

moralista

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Professionista
Non sparo sulla croce rossa, ma sui morosi di mestiere, che non sono solo quelli abitativi ma anche ad uso diverso, certo fin che non ti tocca, non ti rendi conto del danno tra spese condominio e tasse lascio la tua conclusione del buon servizio in altre occasioni:rabbia::sbuffo::bocca_cucita:
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
fin che non ti tocca,
Mi tocca, mi è toccato e purtroppo mi toccherà ancora, visti i tempi e la situazione dell'economia attuale: ho pure in corso una richiesta di documentazione da parte Agenzia delle Entrate per aver esposto un credito d'imposta dovuto a imposte pagate e di cui ho maturato il credito a seguito di convalida di sfratto.

E sono ben conscio che per i contratti commerciali la sanguisuga non concede crediti: eppure sto pure sopportando e scommettendo sul futuro: l'inquilino non abitativo è in evidente difficoltà e ritardo nei pagamenti: l'alternativa qual'è? O hai una richiesta alternativa tra le mani o oggi la prospettiva è di avere i locali sfitti per molti mesi. La scelta è comunque non scontata.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Quello che scrivi è risaputo hai più, ma il problema del mio post, era che avevo sparato sulla croce rossa, avendo io personalmente portato a credito affitti dichiarati e non percepiti di locali abitativi e non dopo 58 mesi l'A.D.E. mi comunica il ricupero del mal tolto secondo loro, per me il non incassato e tassato coattivamente e dopo peripezie e fegato ingrossato, solo con la rottamazione mi son salvato, e non dirmi che sparo sulla croce rossa
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se ho inteso bene, anche tu hai avuto questa disavventura..
avendo io personalmente portato a credito affitti dichiarati e non percepiti di locali abitativi
Non capisco dal tuo scritto (che risente sempre di anomalie ortografiche da telefonino) cosa poi sia successo: puoi spiegarti meglio?
Avevi avuto la convalida dello sfratto?
Hai portato documentazione relativa?
Cosa hanno concluso alla Agenzia delle Entrate?
Perchè hai dovuto ricorrere alla rottamazione?
 

moralista

Membro Senior
Professionista
sai che un sfratto in Italia dura secoli, nel mentre dovendo fare la dichiarazione dei redditi (come spero la facciano in tanti) e dichiarato i canoni ancora non percepiti e tassati, nella successiva dichiarazione portando a credito tali redditi che non avevo percepito e secondo l'Agenzia delle Entrate non potevo portarli a credito, per il resto vale il mio post precedente
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
nella successiva dichiarazione portando a credito tali redditi che non avevo percepito e secondo l'Agenzia delle Entrate non potevo portarli a credito,
E hai chiesto per quale motivo non potevi portarli a credito?
Mi interessa perchè mi è stato chiesto conto della esposizione di un analogo credito.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
per quale motivo non potevi portarli a credito?
Per le sole locazioni di immobili a uso abitativo, l'art. 8, comma 5, della legge n. 431/1998, introducendo due nuovi periodi all'attuale art. 26 del TUIR, ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al locatore è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
La disposizione di cui sopra, limitata ai soli immobili concessi in locazione a uso abitativo, deroga al principio generale di imputazione dei redditi fondiari in quanto esclude dal reddito i canoni che non sono stati percepiti, a condizione che lo stato di morosità del conduttore risulti da un accertamento giudiziale il cui procedimento abbia avuto termine.

Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che:
- il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.

Il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative non risulta gravoso e irragionevole, dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione (dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss del c.p.c….) e far "riespandere" la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale.
 
Ultima modifica:

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa, spiegati meglio: colgo una certa ambiguità in quanto esposto, che sta proprio al centro della questione. Queste due frasi sembrano (sono) in contrasto.

al locatore è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
 

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