Il tuo è un caso molto simile a quello analizzato del Link che ti ho postato, perchè tua cugina vorrebbe concludere l'affare con la nuova agenzia mandate del venditore e come dice l'articolo che ho postato;
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Questa figura giuridica. si distingue dalla preceente per i seguenti motivi:
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d) il diritto alla provvigione matura SOLO NEI CONFRONTI DEL MANDANTE rispetto al quale il mediatore è contrattualmente vincolato e ciò in applicazione degli artt. 1372 c.c. (in contratto ha effetto tra le parti che l’hanno concluso – e l’eventuale promissario acquirente NON è parte contrattuale in questo senso) nonché 1709 e 1720 c.c.; (diversamente, nella mediazione ordinaria, il diritto matura nei confornti di entrambe le parti in ragione dell’assenza di vincoli del mediatore con una delle parti ).
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Ne deriva che in presenza di un mandato di mediazione che lega il mediatore ad una delle parti relazionate (ad esempio al promissario venditore), l’altra parte (promissaria acquirente) è esonerata dal pagamento della provvigione per espressa previsione normativa, anche indipendentemente dallo specifico contenuto del contratto di mediazione.
In pratica, da quanto leggo in questo articolo, le eventuali spese di mediazione alla 1° agenzia, NON saranno a carico di tua cugina (ma al venditore, a tua cugina competerà solamente quelle alla seconda agenzia (e se questa 2° agenzia non c'era, non avrebbe pagato nulla per provvigione)