Che valga "anche per la TASI" è un'interpretazione del MEF. Tuttavia nessuna norma prevede che il soggetto passivo della TASI sia (solo) l’assegnatario dell’immobile. E all'assegnatario nessuna norma riconosce il "diritto di abitazione".Con l'entrata in vigore dell'IMU (vale anche per la tasi), Il soggetto obbligato in caso di divorzio è il coniuge assegnatario, il legislatore ha equiparato questo al diritto di abitazione e pertanto è il coniuge assegnatario a dover pagare l'IMU (o tasi).
Dal 2014 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.Ricorda che dal 2012 l'IMU sulle abitazioni principali fino alla categoria A/7 non si paga più
Per il 2013 si è pagata la cosiddetta "mini IMU" nei comuni che avevano deliberato aliquota e/o detrazioni diverse a quelle stabilite dalle norme statali.
Nel 2012 l'IMU si doveva pagare anche sulle abitazioni principali (tutte).
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