Raffaele Orlando

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Qualche anno fa ho comperato una casa ad un'asta, ma non ho usufruito di nessuna delle agevolazioni esistenti per la prima casa. Se adesso dovessi venderla e comperarne un'altra, potrei godere delle agevolazioni esistenti? E quali sono dette agevolazioni?
E se acquistassi una casa mantenendo anche quella che ho, avrei diritto a qualcosa?
Vi ringrazio anticipatamente.

Raffaele
 

acquirente

Nuovo Iscritto
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:
deve essere ubicata nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall' acquisto
L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:
* di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
* di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

Fisco: le agevolazioni prima casa
 

Raffaele Orlando

Nuovo Iscritto
Quindi per usufruire delle agevolazioni dovrei prima vendere la proprietà (che è nel mio comune di residenza) e poi acquistare un'altra casa (nello stesso comune di residenza). In un'altro comune invece, diverso da quello in cui ho la casa e la residenza, potrei usufruire delle agevolazioni comperando una casa?
 

raflomb

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Eccezione:

L’agevolazione “prima casa” può essere ottenuta anche da chi già sia proprietario, nel medesimo Comune, di un altro alloggio non idoneo, per dimensioni e caratteristiche a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente (si trattava di un appartamento di appena 22,69 metri quadrati). È quanto stabilito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 100/2010, depositata l’8 gennaio 2010, che dovrebbe rappresentare, a meno che non si tratti di un clamoroso abbaglio, un’evoluzione epocale nell’interpretazione della normativa sull’agevolazione per l’acquisto della prima casa. Infatti, dal 1996 è stata stabile (in ogni sede: dottrina, prassi e giurisprudenza) l’opinione che la titolarità di un’altra abitazione nel medesimo Comune impedisca l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” all’atto di un nuovo acquisto, a prescindere dalla “idoneità” della casa preposseduta a fungere da abitazione
 

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