Secondo l’O.M. 6/8/2013 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
L' art. 8 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali del Comune di Roma tra le varie prescrizioni prevede la detenzione dei cani in recinti di almeno 20 mq, al massimo due cani per ogni recinto; ogni cane aggiuntivo comporta un aumento minimo di superficie di almeno 6 mq. Prevede la detenzione dei cani in box di almeno 9 mq; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di almeno 4 mq.
Chissà il proprietario dei 6 cani quanto spazio aveva destinato ai suoi beniamini.
Intanto riposto alcune foto di una causa intestata dal proprietario di casa ad una affittuaria cinofila, morosa da più di 12 mensilità, per lo stato in cui ha lasciato l'appartamento: parqurt corroso dall'urina e cacatina finale.