Dispositivo dell'art. 2945 Codice Civile
Fonti →
Codice Civile →
LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI →
Titolo V - Della prescrizione e della decadenza (Artt. 2934-2969) →
Capo I - Della prescrizione →
Sezione III - Dell'interruzione della prescrizione
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione
(1).
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo
2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui
passa in giudicatolasentenza che definisce il giudizio [
1310;
c.p.c. 324]
(2).
Se il processo si estingue [
c.p.c. 306], rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
Nel caso di
arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il
lodoche definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione
(3).
Note
(1) A seguito dell'interruzione, il periodo prescrizionale precedentemente trascorso
perde qualsiasi efficacia e comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
(2) Se l'interruzione è avvenuta con il riconoscimento o con un atto semplice (come la messa in mora [v.
1219]) il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere immediatamente; se invece è avvenuta mediante domanda giudiziale, il tempo ricomincerà a trascorrere dal momento del
passaggio in giudicato della sentenza (quando cioè non sarà più possibile proporre mezzi di impugnazione) o dalla
estinzione del giudizio stesso.
Nel caso di
pluralità di parti, si estenderanno gli
effetti favorevoli (l'interruzione fatta da un creditore avvantaggia anche gli altri) e non quelli
sfavorevoli (il riconoscimento fatto da un debitore non pregiudica gli altri debitori).
(3) Comma aggiunto
ex art. 25, l. 5-1-1994, n. 25.