basty

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Piuttosto che mi dici circa la questione della compravendita che non cita l'esistenza del RdC contrattuale? Magari trascritto assieme al primo rogito stipulato col costruttore?
 

Dimaraz

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Logica vorrebbe che il nuovo acquirente sia comunque obbligato al RdC, salvo chiedere danni al notaio o chi per esso.

No.
Sbagli.

L'acquirente ha acquisito senza essere obbligato a sottostare a quanto prevede il Regolamento e a posteriori mai potrebbe esseregli imposto di adeguarsi.

Il Notaio di principio nulla centra...salvo ometta una precisa disposizione datagli dal venditore

Semmai è il Condominio a dover rivalersi verso il venditore (vecchio proprietario) per "omissione" (e nel caso questi verso il Notaio qualora previsto in "bozza").
Solitamente negli RdC si pone specifica norma in tal senso.
 

basty

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No.
Sbagli.

L'acquirente ha acquisito senza essere obbligato a sottostare a quanto prevede il Regolamento e a posteriori mai potrebbe esseregli imposto di adeguarsi.

Il Notaio di principio nulla centra...salvo ometta una precisa disposizione datagli dal venditore

Semmai è il Condominio a dover rivalersi verso il venditore (vecchio proprietario) per "omissione".
Solitamente negli RdC si pone specifica norma in tal senso.

Mi sembra la cosa più illogica si potesse contemplare. Complimenti ai cosiddetti giuristi.
Mi piacerebbe leggere qualche autorevole sentenza in proposito.
 

Dimaraz

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Difficile trovare una sentenza che includa e "ribadisca" tutta l'esposizione...ti basti questa:

42]Cassazione civile sez. II 03 luglio 2003 n. 10523 
”Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto”.
 

basty

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Grazie. A volte leggere per intero il dispositivo, o la sua parte saliente, chiarisce anche la motivazione. Presumo quindi che la decisione sia legata al particolare aspetto legato ai diritti immobiliari.

Qui si parla di limitazione di diritti su immobili, normalmente non limitati. Ora poichè le eventuali servitù e diritti devono essere trascritti e quindi essere normalmente noti tramite consultazione in Conservatoria, posso capire che qualora non se ne sia nemmeno fatto cenno in sede di rogito, l'acquirente possa disconoscere questi dettati.

Se questa è la ragione, credo che nel caso di regolamentazioni comportamentali, o assimilabili, che non entrino nella sfera della proprietà privata, anche senza richiami sul rogito il RdC resti valido anche per questo acquirente.
 

Dimaraz

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Infatti ho scritto:
+e salvo che una maggioranza con almeno 500 millesimi (non serve unanimità) modifichi una norma di tipo "regolamentare"

Le norme "regolamentari" (o di comportamento) non essendo "lesive" dei diritti sulla proprietà possono essere approvate/modificate con decisione a maggioranza ma coinvolgono anche quanti non e hanno approvate/sottoscritte/accettate per richiamo in atti...restando facoltà agli stessi di agire per vie legali in caso di "soprusi"
 

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