La situazione, schematicamente, è questa. ALFA e BETA sono i due promissari acquirenti. GAMMA è la parte promittente venditrice.
ALFA versa 10.000 Euro. BETA versa 10.000 Euro. L'immobile costa 100.000 Euro. Nel lasso temporale tra il preliminare di compravendita e il rogito notarile, ALFA ha un ripensamento e decide di rinunciare all'acquisto immobiliare, comunicando verbalmente a BETA che non presenziera' al rogito neppure se regolarmente convocato. La venditrice GAMMA dovra' muoversi come segue:
a) Invitare a mezzo raccomandata A/R sia ALFA che BETA al rogito notarile, verificando la corretta consegna delle convocazioni;
b) Attendere pazientemente il giorno e l'ora indicati nella raccomandata;
c) Il giorno X all'ora Y, si dovra' redigere un verbale di mancata comparizione di ALFA;
d) Il preliminare di compravendita, in mancanza di ALFA, si intendera' risolto di diritto;
e) BETA, avendo comunque versato 10.000 Euro, potra' stipulare un nuovo preliminare dove la parte venditrice gli POTRA' FACOLTATIVAMENTE riconoscere, A TITOLO DI TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE, i 10.000 Euro versati; infatti, la venditrice GAMMA non è tenuta a riconoscere i 10.000 Euro neppure a BETA, in quanto il preliminare è un unico contratto, ed essendosi risolto per qualsivoglia causa, la venditrice ha diritto di trattenere le somme versate dai promittenti acquirenti a titolo di penale. La venditrice può ovviamente rinunciare a questo diritto in favore di BETA, riconoscendo solo a quest'ultimo di aver gia' versato 10.000 Euro, ma in ogni caso i 10.000 Euro di ALFA sono persi in quanto incamerati dalla venditrice a titolo di penale / risarcimento danni salvo maggiori danni subìti e provati dalla venditrice, dei quali verra' chiesto congruo rimborso in opportuna sede;
f) I 10.000 Euro versati da ALFA saranno trattenuti dalla parte venditrice, la quale tra l'altro potra' riservarsi di chiedere il risarcimento per maggiori danni subiti (esempio: perdita di un potenziale acquirente che avrebbe pagato pronta cassa, e così via, il tutto ovviamente deve essere dimostrabile).
Notare che il punto A non è indispensabile: la venditrice può anche non invitare nessuno, E' INTERESSE DEI PROMITTENTI ACQUIRENTI invitare la venditrice alla stipula del rogito notarile. Nel preliminare, infatti, sara' sicuramente indicata una data dopo la quale il contratto si intendera' risolto di diritto, ma potrebbe non contenere informazioni su chi dovra' fare la convocazione! Da verificare, quindi! La venditrice potrebbe anche non invitare nessuno, ed attendere pazientemente il superamento della data oltre la quale il preliminare s'intendera' risolto di diritto, dopodiche' incamerera' le somme versate dai promittenti acquirenti senza nulla dovere loro.