Se stiamo parlando di un contratto concordato per studenti universitari, ciò che dici è sbagliato.
L'avevo già scritto:
Se hai scritto in quel contratto che il locatore può disdirlo alla prima scadenza, è una clausola illegale.
Se invece si tratta di un contratto libero 4+4, la disdetta del locatore alla scadenza del primo quadriennio è possibile soltanto se ricorre uno dei motivi elencati tassativamente nell'art. 3, c. 1, l. 431/1998.
Forse il tuo acquirente è un ingenuo/ sprovveduto (o forse non gli hai ancora mostrato il contratto in essere), ma non mi sembra corretto da parte tua fargli credere che l'appartamento verrà sicuramente rilasciato dagli studenti se questa sicurezza non c'è perché il contratto contiene una clausola illegale.
tu dici l'art. 1 :
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (7), dal al …………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Si possono fare delle variazioni perchè un contratto è pur sempre un accordo tra le parti; tanto più che un contratto per studenti può essere anche per 3 mesi, 6 mesi 9 mesi.
Già c'è stato un contratto per un anno per un inquilino e l'altro è cambiato per cui non si poteva rinnovare pertanto si è redatto un nuovo contratto.
Con un nuovo attestato di conformità.
E si è firmato di comune accordo, non sono clausole vessatorie. trattasi pur sempre di contratto con carattere di transitorietà che inizia e finisce e ti posso dare l'opportunità di confermare un altro anno ma non rappresenta un obbligo come per i 4+4.
Per suffragare ciò che dico guarda anche l'art. 16:
Articolo 16
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
"Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto".
"QUALUNQUE MODIFICA"
Certamente bisogna rispettare lo schema ma qualche modifica è possibile se scritta e di comune accordo.