Comunque, ammetto il deficit giuridico (infatti sono ingegnere).
Ma non mi pare che tu sia molto più ferrato.
Sarebbe quantomeno "improprio" che chi non è "ferrato" in ambito giuridico (come qualsivoglia altro campo) possa esprimere opinione sul livello altrui.
Che non fosse tua materia specifica si era capito....ed io non bado ai "titoli".
Sorvolando sull'errore di battitura (l'art. è il 1123 del CC.) ...è evidente che urge spiegazione del comma 2 che hai citato:
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne
non fraintendere la "declinazione" di quel può che nulla ha a che vedere con l'effettivo uso ma con quello potenziale.
Quindi se la questione fosse sulla ripartizione della pulizia o della luce delle scale e @ROCNAT è proprietario di un negozio/abitazione sita al piano terra e con ingresso autonomo...allora è automaticamente escluso da tali spese.
Se fosse sul riparto delle spese di acquedotto ed il rifornimento idrico fosse da un singolo contatore comune non potrà chiedere "riduzioni" perchè abita da solo in una unità che vale molti millesimi.
Se invece la questione fosse la ricostruzione o manutenzione straordinaria della scala...allora, salvo diversa disposizione contrattuale, @ROCNAT potrebbe dover partecipare alle spese perchè la scala da facoltà di acceso al tetto dove sono presenti anche le sue antenne (o la centralizzata condominiale).
Certo che se non ha godimento o utilità di alcune o molte delle parti comuni, o se ne ha godimento o utilità sensibilmente minori, dovrebbe esserci (e potrebbe chiedere che venga fatta) una tabella millesimale separata, in funzione non solo dei millesimi di proprietà, ma anche dell'utilità che li trae dalla cosa.
Ad esempio, se a un'area comune lui non ha accesso né possibilità di averlo, potrebbe chiedere una tabella millesimale separata, in cui le quote millesimali di quella parte tengono conto della limitata godibilità della cosa.
Le Tabelle Millesimali vengono redatte tenendo già in debito conto delle competenze.
Sempre la Legge prevede specifici casi per la loro modifica e fra queste non è previsto un "ricalcolo" solo perchè uno decide di non usare più un servizio o limitarsi nell'uso di una parte comune.
Non avertene...il mio vuole essere solo uno stimolo ad integrare le tue basi.
Comincia da qui:
Capo II - Del condominio negli edifici - Titolo VII - Codice Civile
Capo II Del condominio negli edifici Codice Civile R.D. 16 marzo 1942, n. 262
www.brocardi.it
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