Non è per nulla detto che la proprietà di questi spazi siano suddivisa tra i condomini: può rimanere infatti al condominio o addirittura al costruttore del complesso o essere venduta a terzi a determinate condizioni. La Cassazione (sentenza n. 18255/2006) ha chiarito che, nel caso in cui rimanga condominiale, è possibile che l’assemblea assegni i relativi spazi ai singoli proprietari, con decisione anche non assunta all’unanimità (probabilmente le maggioranze necessarie sarebbero quelle regolamentari, quella dei presenti in assemblea più almeno metà delle quote). Questa regola si applica anche qualora nei rogito si acquisti, oltre all’appartamento un posto auto “da individuarsi”.
Per lungo tempo si è ritenuto che, al di là di chi fosse la proprietà, tali spazi dovessero essere destinati all’utilizzo del palazzo, eventualmente locandoli ai proprietari, per l’esistenza di un vincolo pertinenziale tra essi e il palazzo nel suo complesso. Solo i posti auto realizzati in eccedenza allo standard erano liberamente utilizzabili da altri. La situazione è poi cambiata, con la legge 28 novembre 2005, n. 246 che ha stabilito: “Gli spazi per parcheggi realizzati … non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”. Insomma lo “standard a parcheggi” è divenuto non solo liberamente vendibile (lo era già), ma soprattutto utilizzabile da chiunque, anche da persone, per esempio, di condomini vicini. La nuova regola non vale però retroattivamente , come ha chiarito la Cassazione (sentenza 24 febbraio 2006, n. 4264).
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Condominio e parcheggi ciao