juvecentus

Membro Junior
Proprietario Casa
Salve a tutti, volevo chiedere se il diritto a parcheggiare in un posto auto assegnato dal regolamento di condominio, è vendibile separatamente dall'unità immobiliare e se la cosa è eventualmente fattibile con scrittura privata senza informarne il condominio.
Grazie.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
conta la natura del diritto di assegnazione, ma in linea di principio si. Una cessione definitiva comporta, comunque, un atto notarile. Rilevando, dall'atto di provenienza il titolo di proprietà, si determinerà gli estremi per cederlo a terzi.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Se il posto auto è assegnato dal regolamento del condominio non porta nessun subalterno e non è cedibile con atto pubblico, ma solo con atto formale d'uso
 

juvecentus

Membro Junior
Proprietario Casa
Quindi al limite atto pubblico e non scrittura privata? e se la cessione fosse stata fatta prima con scrittura privata a tizio e dopo un anno con atto notarile a caio (che compra anche l'appartamento già assegnatario del posto) quale sarebbe valida?
Grazie a chi saprà aiutarmi.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non è per nulla detto che la proprietà di questi spazi siano suddivisa tra i condomini: può rimanere infatti al condominio o addirittura al costruttore del complesso o essere venduta a terzi a determinate condizioni. La Cassazione (sentenza n. 18255/2006) ha chiarito che, nel caso in cui rimanga condominiale, è possibile che l’assemblea assegni i relativi spazi ai singoli proprietari, con decisione anche non assunta all’unanimità (probabilmente le maggioranze necessarie sarebbero quelle regolamentari, quella dei presenti in assemblea più almeno metà delle quote). Questa regola si applica anche qualora nei rogito si acquisti, oltre all’appartamento un posto auto “da individuarsi”.
Per lungo tempo si è ritenuto che, al di là di chi fosse la proprietà, tali spazi dovessero essere destinati all’utilizzo del palazzo, eventualmente locandoli ai proprietari, per l’esistenza di un vincolo pertinenziale tra essi e il palazzo nel suo complesso. Solo i posti auto realizzati in eccedenza allo standard erano liberamente utilizzabili da altri. La situazione è poi cambiata, con la legge 28 novembre 2005, n. 246 che ha stabilito: “Gli spazi per parcheggi realizzati … non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”. Insomma lo “standard a parcheggi” è divenuto non solo liberamente vendibile (lo era già), ma soprattutto utilizzabile da chiunque, anche da persone, per esempio, di condomini vicini. La nuova regola non vale però retroattivamente , come ha chiarito la Cassazione (sentenza 24 febbraio 2006, n. 4264).
leggi Condominio e parcheggi ciao;)
 

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