Lo puoi fare.
In base all’articolo 2868 del Codice Civile il terzo datore di ipoteca non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
Nel caso in cui il mutuatario si mostri inadempiente agli obblighi contrattuali di restituzione, il terzo datore di ipoteca dovrà subentrare nei pagamenti qualora voglia sottrarsi al processo esecutivo immobiliare.
In ogni caso, il terzo datore di ipoteca ha diritto di regresso nei confronti del debitore a seguito dell’avvenuta espropriazione dell’immobile o del pagamento integrale dei creditori (articolo 2871, Codice Civile). Infine, il terzo datore di ipoteca ha diritto di regresso contro i fideiussori del debitore e contro altri terzi datori per la loro rispettiva porzione.
Da :
Il terzo datore di ipoteca
:daccordo: