Ai sensi dell'art. 1587 c.c. il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia.
Ora, con riferimento alla disposizione in esame occorre osservare che la violazione dell'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia, legittima il locatore ad agire nei confronti del conduttore inadempiente sia per la risoluzione del contratto, sia per la riduzione in pristino o l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione e, in ogni caso, per il risarcimento dei danni (così Cass. n. 8385/95).
Si pone, tuttavia, il problema di stabilire quando l'obbligo di diligenza, posto a carico del conduttore, possa considerarsi violato. Ebbene al riguardo in giurisprudenza si è avuto modo di precisare che l'abuso nel godimento della cosa locata deve ritenersi sussistente nelle sole ipotesi di innovazioni che immutino la natura e la destinazione della cosa locata. Ne deriva che non tutte le ipotesi di modificazione nello stato di fatto sono idonee a integrare la violazione dell'obbligo di diligenza sancito dall'art. 1587 c.c. (così Cass. 962/99).
Orbene, applicando le suddette considerazioni al caso sottoposto al nostro esame, è possibile affermare che il posizionamento del gazebo sulla terrazza del locatore non rappresenta un innovazione tale da immutare la natura e la destinazione della cosa locata. Il locatore, conseguentemente, non potrà esperire alcuna azione nei confronti del conduttore, non avendo questi violato l'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Ma vi è di più. Al termine della locazione il conduttore potrebbe chiedere al locatore ex art. 1593 c.c. il pagamento di un'indennità laddove questi preferisca ritenere il gazebo. Indennità che, tuttavia, non è dovuta qualora il locatore dimostri di non aver prestato il proprio consenso al posizionamento del gazebo (così Cass. 6094/2006).
N.B.
Il quadro cambia notevolmente se il contratto di locazione da te stipulato prevede un espressa disciplina al riguardo