pacone

Nuovo Iscritto
Salve, qualcuno gentilmente mi saprebbe fornire alcune risposte in merito alla vendita delle quote tra coeredi?
Dopo successione legittima 6 coeredi hanno 6 quote uguali di successione.
Possiamo cederci tra coeredi PARTE o PARTI delle quote relative ad immobili. Possiamo decidere a maggioranza delle quote, di affittare le proprietà immobiliari dei coeredi?
E' valida un'assemblea tra coeredi per decidere in merito all'affitto delle proprietà immobiliari dei coeredi.
Grazie a tutti quelli che mi possono fornire precisazioni in merito.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Con il consenso di tutti potete tranquillamente sciogliere la comunione e procedere alla divisione e alla eventuale compensazione, a conguaglio, in denaro .

Le riporto comunque per completezza alcuni articoli del codice chiari e comprensibili anche al profano che potrebbero essere invocati se a tale consenso unanime non si pervenisse ;

Art. 713.--Facoltà di domandare la divisione.—I coeredi possono sempre domandare la divisione. ...omissis.....

Art. 718---Diritto ai beni in natura.---Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti

Art. 720---Immobili non divisibili.---Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

Art. 721---Vendita degli immobili---I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Art. 732--Diritto di prelazione.---Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria--Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
E' inoltre possibile a parere di chi scrive dare luogo ad una comunione che va concordata contrattualmente ,gestita, amministrata e regolata in ottemperanza ai segg. articoli:
Art. 1105 - Amministrazione 1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune . 2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente . 3. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. 4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore .
Art. 1106 - Regolamento della comunione e nomina di amministratore 1. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune . 2. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore
 

pacone

Nuovo Iscritto
Grazie sig.EnnioAlessandro Rossi per la sua risposta immediata, precisa e dettagliata.
Quello che però non ho ancora ben capito, forse perchè ho espresso male la domanda, è se noi coeredi possiamo vendere o cedere (tra noi) parte o parti delle proprie quote durante la comunione dei beni.
Inoltre quattro coeredi su sei, con decisione maggioritaria dopo convocazione di un assemblea a cui tutti hanno partecipato, possono decidere di affittare 2 appartamenti vuoti da 3 anni, che i rimanenti due, per dispetto, non vogliono affittare.
Scusandomi per l'insistenza ringrazio cordialmente.​
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A mio parere:
Con la stessa procedura di cui all'art.732 le quote possono essere cedute anche fra coeredi.
La locazione è possibile con le maggioraze ex art.1105 comma 2.
Per i due locali non afittati può rivolgersi all'autorità giudiziaria ( art.1105 comma 4)
Se non c'è soddisfazione nella gestione della comunione puo' sempre chiedere di scioglierla
 

oto

Nuovo Iscritto
leggo la citazione dell'art. 732 che regola la vendita a terzi. Tra coeredi è sempre necessario l'interpello di tutti, per la vendita della propria quota solo au un coerede? Se gli altri mi stanno antipatici, devo comunque vendere anche a loro?
Grazie
 

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