Sono trascorsi effettivamente 20 anni?
C'è stata la sentenza del giudice?
Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile
Fonti →
Codice Civile →
LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ →
Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951) →
Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà
Il proprietario
(1) può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa
(2). In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [
2789]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo
possessoreo
detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si
prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per
usucapione.
Note
(1) Può agire con l'azione di rivendica
solo ed esclusivamente il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario (
a non domino), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a
titolo derivativo, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
La prova è, quindi, difficile (cd.
probatio diabolica); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v.
Libro III, Titolo VIII], dell'usucapione e dell'accessione [v.
934].
In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo
dante causa provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (
possesso vale titolo).
(2) L'azione di rivendica è un'azione reale (
actio in rem) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del
diritto di seguito, che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (
facultas restituendi), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene.L'azione di rivendicazione è
imprescrittibile in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.
← Art. precedente
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Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ → Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951) → Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà
Il proprietario (1) può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa (2). In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [2789]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessoreo detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri perusucapione.
Note
(1) Può agire con l'azione di rivendica solo ed esclusivamente il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario (a non domino), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a titolo derivativo, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
La prova è, quindi, difficile (cd. probatio diabolica); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. Libro III, Titolo VIII], dell'usucapione e dell'accessione [v. 934].
In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo dante causa provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (possesso vale titolo).
(2) L'azione di rivendica è un'azione reale (actio in rem) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del diritto di seguito, che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (facultas restituendi), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene. L'azione di rivendicazione è imprescrittibile in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.
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Art. successivo →
Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ → Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951) → Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà
Il proprietario (1) può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa (2). In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [2789]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessoreo detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri perusucapione.
Note
(1) Può agire con l'azione di rivendica solo ed esclusivamente il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario (a non domino), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a titolo derivativo, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
La prova è, quindi, difficile (cd. probatio diabolica); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. Libro III, Titolo VIII], dell'usucapione e dell'accessione [v. 934].
In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo dante causa provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (possesso vale titolo).
(2) L'azione di rivendica è un'azione reale (actio in rem) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del diritto di seguito, che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (facultas restituendi), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene. L'azione di rivendicazione è imprescrittibile in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.