arcy

Membro Attivo
Buon pomeriggio,
alla luce del recente dettato normativo pubblicato sulla G. U. del 02 ottobre scorso, che obbliga le imprese edili nei cantieri mobili e fissi, al possesso della c.d. patente a crediti, rilasciata da piattaforma INL, qualora la stessa azienda abbia tutti tutti i requisiti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro in difetto non può svolgere i lavori.
Inoltre, il committente, ha l obbligo di verificare il possesso della patente a crediti (e che il nr di crediti non siano inferiore a 15) da parte della ditta appaltata. L' omesso controllo è sanzionabile pecuniarmente in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza e penalmente in caso di infortuni gravi sul lavoro.
Per quanto sopra, il condominio che si identifica quale committente qualora siano deliberati lavori edili in assemblea che intereressano facciate e parti comuni, rientra in pieno in questo disposto normativo o va in deroga?
È corretto che sia preteso quale clausola inderogabile nel contratto e sia messo a verbale all esito della riunione?
Grazie per le risposte
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
alla luce del recente dettato normativo pubblicato sulla G. U. del 02 ottobre scorso
Quella G.U. non contiene nulla relativo alla patente a crediti.
il condominio che si identifica quale committente qualora siano deliberati lavori edili in assemblea che intereressano facciate e parti comuni, rientra in pieno in questo disposto normativo
Sì.
Ex art. 90, comma 9, lett. b-bis del D. Lgs. n. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA.
o va in deroga?
Non sono tenuti alla patente coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Quindi senza alcun coinvolgimento operativo o materiale nei lavori del cantiere. Ciò include consulenti, architetti, ingegneri e altri professionisti il cui lavoro è prettamente teorico o gestionale.
E anche le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.
 

arcy

Membro Attivo
Quindi un ulteriore tassello che si aggiunge per la tutela e la sicurezza sul lavoro ma di contro precisi obblighi a carico del committente
 

arcy

Membro Attivo
Preciso,
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”; c. l'INL ha emanato la Circolare n. 4 del 27 settembre 2024 per fornire le prime indicazioni operative e dettagliare gli aspetti pratici relativi al rilascio della patente, alla gestione dei crediti, alle modalità di revoca e sospensione della stessa in caso di infortuni mortali o di menomazione permanente.
 

chocolateylicious

Nuovo Iscritto
Impresa
Ciao, da quello che so io il condominio rientra a pieno titolo nel campo di applicazione della normativa. Ti consiglio di sentire un legale esperto in materia condominiale per una consulenza più approfondita.
Per quanto riguarda la seconda domanda, si, è corretto che il possesso della patente a punti sia una clausola inderogabile nel contratto d'appalto e che sia messa a verbale nell'assemblea condominiale.
Spero di esserti stato utile!
 

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