Il committente richiede l'esecuzione dell'opera, il direttore dei lavori verifica che siano eseguiti nel rispetto del progetto e delle norme vigenti, assicurandosi che vengano rispettati tutte quelle relative alla sicurezza e l'impresa esegue l'opera utilizzando le sue maestranze e tutti gli attrezzi necessari a raggiungere lo scopo. Pertanto il ponteggio è un attrezzo che viene montato a cura e spese dell'impresa che ne è l'unica responsabile e ne dispone della sua gestione. Il committente non può intervenire nel merito ed il direttore dei lavori sarà responsabile se ogni intervento estraneo ai lavori previsti fosse realizzato nell'orario dell'apertura del cantiere. Quindi, se volesse l'impresa potrebbe permettere al condomino che ne avesse bisogno di usufruirne in orario extra e senza il consenso della D.L..ma il committente di quel ponteggio e' il condominio e ne e' corresponsabile il direttore lavori e l'amministratore e onerosamente parlando son fondi condominiali non privati. l'impresa non puo' darlo in uso ad altri nel mentre lo paga il condominio.