Come si fa a lasciar trascorrere quattro anni? Che bella comunità condominiale!
In punto diritto l'art.2952 cod.civ.recita fra l'altro che in tema di "Prescrizione in materia di assicurazione" : "..Gli altri diritti (tra cui quello in esame ndr) derivanti dal contratto di assicurazione di prescrivono in un anno..."
In linea generale va tenuto presente per opportuna conoscenza degli Amici Propit che l’articolo 1913 del C.C., sotto la dizione "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro" recita: "L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'Agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si verificato, o l'assicurato ne ha avuto conoscenza............" .
E' questo un articolo fondamentale la cui corretta applicazione è spesso messa in discussione nella quotidiana pratica; si assiste infatti, nella maggioranza dei casi, a denuncie presentate in ritardo, quasi mai circostanziate nella narrativa del sinistro e incomplete che divengono frequentemente fonte di continue discussioni.
Le conseguenze di una scorretta applicazione dell'art.1913 c.c. vengono evidenziate dall'art. 1915 c.c. per cui:
"l'assicurato che dolosamente omette l'obbligo dell'avviso, perde (addirittura) il diritto all'indennità".
Se l'assicurato omette colposamente (cioè per negligenza,incuria..) di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Che andrà valutato per ogni fattispecie.
Gatta