caramello

Nuovo Iscritto
Salve,
posseggo un bene immobilliare dal 1990 che é la mia seconda casa. Progetto di venderlo. Dovro' pagare un plusvalore? Che percentuale? E il notaio che l'incassa?
Grazie.
Caramello
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Se l'intestatario del bene è una persona fisica, esattamente al compimento di 5 anni dalla data del rogito del Notaio, la casa non è soggetta alla tassazione della plusvalenza. Nel caso che il bene sia intestato a persona fisica da meno di 5 anni la plusvalenza viene tassata o portandola in dichiarazione dei redditi nell'annualità, o presso il NOtaio, contestualmente all'atto di vendita, con una tassazione del 20% della plusvalenza.
 

fernanda

Nuovo Iscritto
Si precisa che la plusvalenza non è dovuta se l'immobile viene utilizzato da un familiare che abbia mantenuto la residenza all'interno dell'immobile per un periodo pari alla metà + un giorno rispetto ai giorni trascorsi dall'acquisto alla vendita. Questo semprechè la vendita avvenga prima dei 5 anni altrimenti dopo i 5 anni non è dovuta
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria
dei “redditi diversi” ed è quindi soggetto a tassazione.
Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che
equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel
periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del
bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote IRPEF.

Fanno eccezione a tale regola:
- gli immobili pervenuti per successione;
- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi
5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la
costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo
a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con
dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di
quella sul reddito.
ATTENZIONE
Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%.

Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo
immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati
relativi alla compravendita.
La tassazione descritta (imposta sostitutiva ) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di
cessione é un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul
terreno stesso.

Da : http://www.agenziaentrate.it/wps/wc...ERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8
:daccordo:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto