raffa71

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Buongiorno a tutti,
ho comprato una casa il 20 Marzo 2003 usufruendo dell'agevolazione prima casa, ho venduto l'immobile il 23 Aprile 2009, le date sono riportate rispettivamente sul rogito e sulla certificazione di vendita che mi ha fatto il notaio, quindi sono ampiamente passati i 5anni canonici per la vendita, e ho mantenuto la residenza come abitazione principale per 4 anni e mezzo, non ho più comprato nessun immobile ed è già passato più di un anno dalla data di vendita di quello precedente quindi sono conscio di ever perso il credito d'imposta relativo all'acquisto della prima casa. Le mie domande sono
1) posso usufruire di nuovo dell'agevolazione prima casa per l'eventuale acquisto di un altro immobile come prima casa visto che sono passati i 5 anni ?
2) devo pagare plusvalenze nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009 considerato che sono stato in possesso dell'abitazione per più di 6 anni e la residenza per 4 anni e mezzo?
Da quello che ho potuto capire dalle varie leggi che ho trovato dato che ho venduto dopo i 5 anni e ho tenuto la residenza per un periodo superiore alla metà del tempo di possesso dell'immobile non sono tenuto a pagare nessuna plusvalenza, ma vorrei la conferma da qualcuno che mastica l'argomento meglio di me

grazie a tutti quelli che mi risponderanno
 

Ennio Alessandro Rossi

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non ho più comprato nessun immobile ed è già passato più di un anno dalla data di vendita di quello precedente
effettivamente a lei non spetta il credito di imposta perchè è passato oltre l'anno dalla vendita

punto2 : Lei ha inteso bene: nulla deve dichiarare e nulla deve pagare


Riguardo al punto 1 se ha voglia di leggere nel contenuto di quanto sopra potrà dedurre le mie stesse conclusioni. cordialità
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Come indicato dalla Risoluzione 66/E del 3 maggio 2004, Il comma 4 della nota II - bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con DPR 131/1986, prevede la decadenza dal beneficio c. d. "prima casa" e il conseguente recupero delle maggiori imposte e relative sanzioni (30 per cento) nel caso in cui l'abitazione acquistata in regime di favore viene trasferita, a titolo oneroso o gratuito, entro cinque anni dalla data dell'acquisto. Ai sensi del medesimo comma 4, la decadenza non si verifica "... nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione (effettuata prima del decorso del quinquennio) dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale" . In tale ultimo caso, ai sensi dell' art. 7 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al contribuente è inoltre attribuito "un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato". Condizione essenziale per non incorrere nella decadenza di cui al comma 4 e per beneficiare al contempo del credito d'imposta di cui al citato articolo 7 è quindi che, entro l'anno dalla precedente vendita, si proceda alla stipulazione di un atto con effetti reali (quale il contratto di compravendita), per effetto del quale si acquisti la proprietà di un nuovo immobile.

si riporta articolo 7 soprarichiamato:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali)

1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

omissis
 

Jrogin

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Confermo quanto già ampiamente spiegato dall'ottimo Ennio Alessandro Rossi.

Le mie domande sono
1) posso usufruire di nuovo dell'agevolazione prima casa per l'eventuale acquisto di un altro immobile come prima casa visto che sono passati i 5 anni ?
Si.

2) devo pagare plusvalenze nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009 considerato che sono stato in possesso dell'abitazione per più di 6 anni e la residenza per 4 anni e mezzo?
Non c'è nessuna plusvalenza da pagare.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
1) posso usufruire di nuovo dell'agevolazione prima casa per l'eventuale acquisto di un altro immobile come prima casa visto che sono passati i 5 anni ?
Se l'immobile che acquisterà sarà ubicato nel territorio del comune in cui trasferirà entro 18 mesi dall'acquisto la residenza e (cautelativamente ) l'abitazione o, vi svolgerà la propria attività.
Se nell'atto di acquisto dichiarerà di non essere titolare ESCLUSIVA o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
Se nell'atto di acquisto dichiarerà di non essere titolare ( neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da Lei o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

In questo caso Lei potrà fruire nuovamente delle agevolazioni prima casa
 

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