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La Corte Suprema ammette la pignorabilità dei beni costituiti in fondi patrimoniali solo per debiti contratti "per esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente voluttuari o caratterizzate da intenti meramente speculativi", in quanto si presume che l'obbligazione inadempiuta sia comunque frutto di accordo tra le parti, caratteristica che non s'addice all'obbligazione tributaria da te contratta, che è di fonte legale e non sorge per volontà delle parti.
Grazie alle modifiche apportate all'espropriazione immobiliare esattoriale, in vigore dal 2013 (articolo 52, comma 1, lettera g, decreto-legge 21 giugno 2013, n.69), se l'immobile in question, costituito in fondo patrimoniale, costituisce la tua abitazione principale anagrafica ed è anche l'unico immobile non di lusso o comunque non di categoria A/8 e A/9 posseduto, non è pignorabile da parte dell'Agenzia della riscossione; se invece non si tratta dell'abitazione principale o se disponi di altre proprietà immobiliari, Equitalia può procedere all'espropriazione solo ove il debito superi i 120.000 euro e l'espropriazione è stata preceduta dall'iscrizione di ipoteca anteriore di almeno sei mesi al pignoramento. Il debito limitato con hai con Equitalia dovrebbe pertanto tenerti al riparo a ansie e preoccupazioni sulla sorte del tuo immobile.
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