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Ecco lo schema riassuntivo per l'attuazione del Piano Casa della Regione Toscana (Legge 24/2009)

Aumento volumetria massima: +20% della superficie utile con un aumento massimo fino a 70 metri quadrati.
Demolizioni e ricostruzioni: +35% della superficie utile senza aumenti.
Risparmio energetico ambientale: Riduzione del 20% se in classe A e del 50% se in classe B del fabbisogno di energia.
Agevolazioni: Nessuna

Non è ammesso in caso di costruzioni non residenziali.

La scadenza per la presentazione delle domande di ampliamento al Comune è il 31 dicembre 2010

(segue scheda tecnica ...)
 

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[center:3ba36v29](Legge Regione Toscana 8 maggio 2009, n. 24)[/center:3ba36v29]

  1. Tipologie di immobili.
    Con SUL esistente il 31 marzo 2009. Tipologie monofamiliari o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell’esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Sono equiparati agli edifici abitativi quelli rurali residenza dell’imprenditore agricolo e dei familiari.[/*:m:3ba36v29]
  2. Zone escluse.
    Centri storici, parchi, riserve regionali e nazionali. Escluse le zone con pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata.[/*:m:3ba36v29]
  3. Termini presentazione richiesta di assenso.
    31 dicembre 2010.[/*:m:3ba36v29]
  4. Incrementi volumetrici.
    Max 20% della SUL esistente al 31 marzo 2009 fino a un massimo di 70 mq lordi. Vanno computate nell’incremento volumetrico le superfici utili condonate
    [list:3ba36v29]
  5. Risparmio energetico. Indice prestazione energetica inferiore al 20% rispetto a quello delle nuove costruzioni. Finestre con intercapedini di aria o di gas (anche per i locali non ampliati). Utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili.[/*:m:3ba36v29]
  6. Limiti urbanistici. Le agevolazioni sono concesse solo laddove strumenti urbanistici consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici. Si tratta comunque della maggioranza del territorio regionale. No ai cambi d’uso. Fuori dai centri abitati, approvvigionamento acqua potabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue Vietato l’incremento di nuove unità immobiliari o il cambio d’uso prima di 5 anni dalla presentazione della Dia o del permesso di costruire, pena il fatto che l’intervento sia considerato come totalmente abusivo, con demolizione.[/*:m:3ba36v29]
  7. Limiti edilizi. Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali previste negli strumenti urbanistici.[/*:m:3ba36v29]
[/*:m:3ba36v29]
[*]Demolizioni e ricostruzioni.
Fino al 35% SUL esistente al 31 marzo 2009. E’ possibile demolire e ricostruire anche immobili che abbiano fino al 25% di SUL a non abitativo. In tal caso però la superficie non abitativa non va computata ai fini dell’incremento e non va aumentata.
  • Risparmio energetico. Indice prestazione energetica inferiore al 50% alle nuove costruzioni.[/*:m:3ba36v29]
  • Limiti urbanistici. Possono essere create nuove unità immobiliari di almeno 50 mq di SUL, ma un ulteriore incremento è vietato prima di 5 anni dalla richiesta di Dia o permesso. Per il resto i limiti sono Identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici[/*:m:3ba36v29]
  • Limiti edilizi. Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali.[/*:m:3ba36v29]
[/*:m:3ba36v29]
[*]Autonomia comunale.
Nessuna.[/*:m:3ba36v29]
[*]Iter e contributo costruzione.
Si ricorre sempre alla Dia.[/*:m:3ba36v29]
[*]Edifici non abitativi.
Esclusi[/*:m:3ba36v29][/list:shock::3ba36v29]
 

roberto.spalti

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Una piccola correzione:
Le superfici condonate sono escluse dall'ampliamento infatti la Legge Regionale recita:
Art. 5
Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4
perseguono il fine del miglioramento della qualità
architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici,
paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui
sono inseriti.
2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non
possono essere realizzati
su edifi ci abitativi che, al momento
della presentazione della denuncia di inizio attività
di cui all’articolo 7, risultino:
Omissis..
Le superfi ci utili lorde per le quali sia stata rilasciata
la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla l.
47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
di ra zionalizzazione della fi nanza pubblica) e alla legge
regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di
sanatoria edilizia straordinaria), ovvero per le quali siano
state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VIII,
capo I, della l.r. 1/2005

Qui trovate il testo completo http://www.regione.toscana.it/regione/m ... fc9d1f.pdf
 

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