[center:2cvuhcr5](Legge Piemonte n. 20 del 14-07-2009, art. 1-7; art. 13)[/center:2cvuhcr5]
- Tipologie di immobili.
Edifici esistenti al 31 luglio 2009, ma, per il residenziale,solo unità edilizie uni e bi-familiari. Sono equiparati quelli residenziali le abitazioni degli imprenditori agricoli e gli edifici a finalità ricettive.[/*:m:2cvuhcr5]
- Zone escluse.
Aree agricole e soggette ad alluvioni. Centri storici, aree esterne ad essi pertinenti d’interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati,, parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale, aree sismiche di pericolosità IIIa (circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell’8 maggio 1996). Esclusi gli edifici valore storico-artistico o ambientale o documentario. Possibili gli interventi in aree con vincolo paesaggistico, fatto salvo l’ottenimento della relativa autorizzazione.[/*:m:2cvuhcr5]
- Termini presentazione richiesta di assenso.
31 dicembre 2011[/*:m:2cvuhcr5]
- Incrementi volumetrici.
Ampliamento del 20 % volumetria per un incremento massimo di 200 metri cubi. A lavori ultimati l’edificio deve avere al massimo 1.200 mc di volume.
Sono cumulabili con ampliamenti del 20% eventualmente già previsti dagli strumenti urbanistici per motivi igienico funzionali, anche qualora non fossero stati ancora realizzati Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 è possibile trasformare ad abitazione anche il piano pilots, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico- sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico.
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- Risparmio energetico. Riduzione del 40 per cento il fabbisogno di energia primaria oppure standard nuova costruzione per tutto l’edificio.[/*:m:2cvuhcr5]
- Limiti urbanistici. Nessuna nuova unità abitativa. I cambi d’uso sono possibili solo se permessi dagli strumenti urbanistici vigenti. Nessun abuso edilizio, anche parziale, a meno che sia stato condonato. Gli incrementi sono alternativi a quelli previsti dalle norme regionali sul recupero dei sottotetti, che vengono rese applicabili dalla nuova legge per gli edifici esistenti al 31 dicembre 2008.[/*:m:2cvuhcr5]
- Limiti edilizi. Incremento possibile per le altezze, purché la sopraelevazione sia limitata a un piano. Vanno serbati i limiti di densità fondiaria minimi previsti dalla legge regionale n. 56/1977 (che variano a seconda degli abitanti di un comune) e l’indice di permeabilità dei suoli. Nessuna agevolazione sulle distanze legali. Vanno rispettate le norme vigenti idrogeologiche e in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria.[/*:m:2cvuhcr5]
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Demolizioni e ricostruzioni.
Max 25% volume esistente. Fino al 35% con il raggiungimento di una particolare qualità ambientale. Resta necessaria l’assenso all’intervento con deliberazione del consiglio comunale.
- Risparmio energetico. Va raggiunto il valore 1,5 previsto dal Protocollo Itaca Sintetico 2009 della Regione Piemonte (edilizia sostenibile). Incrementi fino al 35% se è toccato il valore 2,5.[/*:m:2cvuhcr5]
- Limiti urbanistici. Destinazione abitativa del fabbricato almeno al 75% e uso diverso compatibile ad essa. Il volume a destinazione non residenziale non va computato ai fini dell’ampliamento e non va aumentato Occorre rispettare le caratteristiche tipologiche del contesto. I cambi d’uso sono possibili solo se permessi dagli strumenti urbanistici vigenti.[/*:m:2cvuhcr5]
- Limiti edilizi. La ricostruzione deve avvenire all’interno della stessa unità catastale nella quale è avvenuta la demolizione e vanno serbate le distanze legali. Per il resto, stesse regole previste per le addizioni di volumi.[/*:m:2cvuhcr5]
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Autonomia comunale.
Entro il 29 settembre 2009 i comuni possono escludere zone del loro territorio e dettare parametri di applicabilità quantitativi e qualitativi, stabiliti dagli strumenti urbanistici.[/*:m:2cvuhcr5]
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Edilizia pubblica sovvenzionata.
L’ampliamento del 20% è condizionato all’ulteriore requisito del raggiungimento del valore 1 nello standard "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte". (edilizia sostenibile.)[/*:m:2cvuhcr5]
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Iter e contributo costruzione.
Oneri di urbanizzazione ridotti 20% per interventi edilizi con superamento barriere architettoniche.[/*:m:2cvuhcr5]
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Edifici non abitativi.
Gli edifici a destinazione turistica hanno gli stessi vantaggi previsti per quelli abitativi. Ammessi i fabbricati a destinazione artigianale o produttiva.
- Incrementi volumetrici.
In caso di esaurimento degli standard di densità fondiaria, c’è la possibilità della creazione di soppalchi con incremento massimo del 30% della SUL. Vi è comunque, in tutti i casi, anche la possibilità di incremento max del 20% della SUL, contenuto in 200 mq, senza rispetto degli standard urbanistici. Le due agevolazioni parrebbero cumulabili. .[/*:m:2cvuhcr5]
- Demolizioni e ricostruzioni. Stessi criteri previsti per gli incrementi volumetrici.[/*:m:2cvuhcr5]
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