- Tipologie di immobili.
Edifici realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 ,[/*:m:zohdwhd6]
- Zone escluse.
Inedificabilità assoluta; parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori; aree demaniali; edifici abusivi o con vincoli storico-architettonici. Nuclei antichi e aree ad elevato rischio idrogeologico (ampliamenti).[/*:m:zohdwhd6]
- Termini presentazione richiesta di assenso.
Il 27 dicembre 2011 (termine prorogato fino al termine dello stato di emergenza nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009).[/*:m:zohdwhd6]
- Incrementi volumetrici.
Del 20% della superficie con un tetto di 200 mc. Per gli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc vanno computate nell’incremento volumetrico le superfici utili condonate.
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- Risparmio energetico. Nessuna prescrizione.[/*:m:zohdwhd6]
- Limiti urbanistici. Ampliamento in contiguità orizzontale o verticale. Coerenza architettonica e progettuale. Certificazione antisismica nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2. Esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico[/*:m:zohdwhd6]
- Limiti edilizi. Normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi[/*:m:zohdwhd6]
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Demolizioni e ricostruzioni.
Aumenti fino al 35% della superficie utile esistente. Consentiti anche su area diversa purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici non a rischio idrogeologico e individuata entro il 27 dicembre 2009 da deliberazione del Consiglio comunale. Incremento fino al 65% in caso di cessione gratuita dell’area dell’edificio demolito e realizzazione su altra area che verrà utilizzata a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria. Per gli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc vanno computate nell’incremento volumetrico le superfici utili condonate.
- Risparmio energetico. Tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Incremento di classi energetiche dell’edificio comunque non inferiore alla classe B. [/*:m:zohdwhd6]
- Limiti urbanistici. Superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale. Reperimenti di spazi a parcheggi pertinenziali posti ad una distanza non superiore a 250 metri, solo se è incrementato il numero di unità immobiliari. Esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico[/*:m:zohdwhd6]
- Limiti edilizi. Norme nazionali in merito a distanze ed altezze con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68, Rispetto delle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.[/*:m:zohdwhd6]
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Autonomia comunale.
Entro il 27 dicembre 2009 i comuni possono deliberare i sede di Consiglio se applicare o meno la legge n. 13/2009 sul loro territorio (l’Abruzzo è l’unica regione che prevede un assenso esplicito). Possono inoltre determinare esclusioni del loro territorio nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento.[/*:m:zohdwhd6]
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Iter e contributo costruzione.
Prevista la Dia per gli ampliamenti e i titoli edilizi necessari ai sensi delle leggi nazionali per le demolizioni e ricostruzioni. [/*:m:zohdwhd6]
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Contributo costruzione.
In misura standard per gli ampliamenti relativo solo all’incremento. Determinato per l’80% relativamente all’ampliamento e per il 20% per la ricostruzione per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Per questi ultimi gli oneri di urbanizzazione sono però raddoppiati, con maggiorazione a favore della Regione (escluse le Onlus per gli edifici con finalità di accoglienza). Sia per gli ampliamenti che per le demolizioni e ricostruzioni, i comuni possono ridurre a metà il contributo per edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo. Ulteriori riduzioni del contributo o comunque altri incentivi possono essere decise dai Comuni in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.[/*:m:zohdwhd6]
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Edifici non abitativi.
Hanno un trattamento uguale a quelli residenziali, fatta esclusione per gli edifici aventi destinazione commerciale quando si deroghi alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.
- Incrementi volumetrici. Stesse regole del residenziale.[/*:m:zohdwhd6]
- Demolizioni e ricostruzioni. La superficie con destinazione d'uso residenziale b deve essere comunque pari o superiore al 50%.[/*:m:zohdwhd6]
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Altre disposizioni.
Non fanno superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo esistenti alla data del 29 agosto 2009. Le loro caratteristiche sono stabilite da delibera di Giunta.
Per tutte le nuove costruzioni e gli interventi di recupero i regolamenti edilizi comunali devono prescrivere dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d’acqua con sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse. Non sono computati nei volumi o nelle superfici gli incrementi per le coibentazioni, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115. Vanno recepite le indicazioni del 22 aprile 2009, n. 59[/*:m:zohdwhd6][/list
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